Cassation court allows INPS appeal, ruling pension start date is the request date, not age attainment, under D.M. 282/1996.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS appeal against a lower court ruling that recognized a worker's right to a pension recalculation starting from the date of age and contribution requirements. The worker had requested the pension years after meeting requirements, combining contributions from the separate management with the General Old-Age Insurance. The court held that the pension must commence on the date the worker exercised the option to include the other management's contributions, not the first day after reaching pensionable age.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 D.M. 282/1996; Art. 6 L. 155/1981: In cases of old-age pension from the separate management where the insured opts to include contributions from the General Old-Age Insurance, the pension's start date is the date of the option request, not the day following the attainment of pensionable age.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27450-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro PAOLI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n.407/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 274/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.27450/2018 Cron.
Rep. Ud.14/05/2024 CC del 14/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la C orte d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 lege n. 243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11, ed alla liquidazione del supplemento di pensione, ex art. 7 l. 155/81 , per i contributi versati dopo la data di decorrenza della pensione.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS,per due motivi, cui resiste il pensionato con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 del D.M. 282 del 1996, per avere la C orte territoriale ritenuto che la pensione potesse decorrere a carico della gestione separata con computo dei contributi versati nell’AGO ma con decorrenza anteriore rispetto alla relativa domanda. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 7 legge 155/81 e 1 del citato decreto ministeriale, per avere la C orte territoriale ancorato la decorrenza del supplemento di pensione alla erronea decorrenza della pensione di cui al motivo precedente.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo connessi, posto che la decorrenza del supplemento, in applicazione del termine dilatorio previsto dalle relative disposizioni, è mera conseguenza dell’individuazione del termine di decorrenza della pensione. Il ricorso è fondato. Occorre premettere in fatto che è pacifico che il lavoratore in epigrafe, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, solo dopo diversi anni ha chiesto la pensione, invocando il cumulo dei contributi maturati in diversa gestione (nella specie, l’AGO).
Tale facoltà è in linea con le previsioni del d.m. 282 del 1996, che all’art. 3 consente all’assicurato iscritto alla gestione separata di far valere al fine della liquidazione di un’unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO. In tale contesto, la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo, composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata, si è potuto formare solo all’esito dell’apposita domanda del pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta, per la prima volta,la pensione.
Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L -, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 –01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Dalla precisazione del detto momento di decorrenza della pensione discende anche la decorrenza del supplemento di pensione, che riguarda i contributi maturati successivamente alla pensione in applicazione del termine dilatorio previsto dalla legge. La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione , per un nuovo esame ed anche