Court dismisses public employee appeal claiming lack of formal appointment invalidates pay for de facto superior duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the ASL Roma 5's appeal against a lower court ruling awarding salary differences to a public employee. The employee argued he performed superior category D duties based on a general declaration, while the employer contended his appointment lacked a specific formal order. The court dismissed the employer's arguments regarding the general declaration and found the employee's claim for full pay valid despite the alleged lack of a formal transfer document, as he had effectively superseded the previous holder. Consequently, the appeal was rejected, and the employer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 2697 c.c.: The lack of a formal appointment document does not exclude the right to receive full remuneration corresponding to duties actually performed when the employee has effectively superseded the previous holder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 14374-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 (già ASL RM/G), in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato ROSA IERARDI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro LOLLOBATTISTA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato CARLANTONIO NARDI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4271/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 2789/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 21 novembre 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da Massimo Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.14374/2019 Cron. Rep. Ud.18/04/2024 CC Lollobattista nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (già ASL RM/G) avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente della predetta ASL con qualifica di assistente amministrativo di categoria C, posizione economica C3, al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla riconducibilità alla superiore categoria D delle mansioni svolte, a far data dal 17.1.2003, presso la direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Subiaco, quale titolare del servizio di coordinamento amministrativo del Centro Unico Prenotazione, Ticket e Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché quale Responsabile di Cassa con compiti di direzione dell’attività di sportello, poteri di iniziativa e riporto al Direttore Sanitario; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato da parte dell’istante il possesso dei requisiti professionali propri della superiore qualifica D dati dal coordinamento e dal controllo di unità operative semplici, con autonomia e responsabilità per le attività di competenza, non vincolata da specifiche direttive metodologiche; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL Roma 5, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Lollobattista; - che entrambe le parti hanno poi depositato memori e .
CONSIDERATO - che, con il primo motivo la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 2103 c.c., 1, 13, 16 e dell’all. 1 di cui al CCNL per il comparto Sanità quadriennio 1998/2001, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della declaratoria relativa allo specifico profilo professionale di “collaboratore amministrativo” e così l’omessa valutazione dei contenuti professionali propri della figura ulteriori rispetto a quelli indicati nella declaratoria generale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 c.p.c., la ASL ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente condotto la valutazione del materiale istruttorio con riferimento all’incongruo parametro normativo dato dalla declaratoria generale del livello D anziché sulla base della declaratoria dello specifico profilo professionale rivendicato dall’istante di “collaboratore amministrativo”; - che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione del difetto di un provvedimento formale legittimante l’affidamento dell’incarico, proveniente, viceversa, da un mero ordine di servizio del superiore gerarchico titolare dell’ufficio di adibizione dell’istante motivato dalla necessità di supplire al venir meno del precedente addetto; - che, venendo all’esame dei motivi di impugnazione, è a dirsi come i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelino inammissibili, risolvendosi la censura nell’opporre da parte dell’Azienda USL ricorrente la propria valutazione degli elementi di fatto acquisiti in giudizio a quella operata dalla Corte territoriale nel discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio; - che, di contro, infondato risulta il terzo motivo, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 11842/2018), secondo cui “la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate”, ferma restando l’inconsistenza dell’ulteriore ragione di erroneità della pronunzia che emerge dal motivo in questione, data dall’aver il Lollobattista svolto l’incarico per supplenza, atteso che l’uso da parte della ASL ricorrente del termine “supplenza” è chiaramente strumentale e dissimula, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, il reale subentro del Lollobattista al precedente incaricato, avvenuto per indicazione, data con ordine di servizio, dal titolare dell’ufficio di adibizione; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricors