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Ordinanza — n. 15219/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker's claim by recognizing conciliation attempt as valid salary demand interrupting statutory six-month limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15219/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a worker's claim for unpaid overtime and allowances against FIBE S.P.A. The worker argued that the six-month limitation period under the construction collective bargaining agreement (CCNL) had not expired because he had initiated a mandatory conciliation attempt within the timeframe. The court held that the conciliation request constituted a valid 'claim' under the CCNL, thereby interrupting the limitation period and preventing the statute of limitations from running. Consequently, the judgment was annulled and the case remanded for a new decision consistent with this interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 35 CCNL; Art. 2943 c.c.: The mandatory conciliation attempt constitutes a valid claim under the collective agreement, interrupting the six-month limitation period for salary disputes by manifesting the unequivocal will to enforce rights.

Parole chiave

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CCNL limitation period salary dispute statute mandatory conciliation attempt interruption of limitation worker's rights enforcement construction industry collective six month deadline sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35 CCNL
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 35 ccnl in combinato con art.
Art. 2943, comma 4, c.c.
Art. 2113 c.c.
35 ccnl in combinato con art. 2113 c.c. e 410 c.p.c.
Art. 410 c.p.c.
Art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.
art. 2113 c.c
35 ccnl in combinato con art. 2113 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29419/2019
L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (Cass. n. 29419/2019).
Cass. n. 9647/2004
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2668-2019 proposto da: FUSCHILLO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI n.25, presso lo studio dell'avvocato ANTONGIULIO AGOSTINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GAMBARDELLA; -ricorrente - contro FIBE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio degli avvocati ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4558/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3455/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA Oggetto R.G.N.2668/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC La Corte di appello di Napoli rigettava il ricorso proposto da Michele Fuschillo avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di FIBE spa diretta al pagamento di E. 87.306,26 a tiolo di differenze retributive (lavoro straordinario, festivo, indennità trasferta, indennità caposquadra) maturate nel corso del rapporto di lavoro quale operaio specializzato inquadrato al 4^ livello ccnl edili.

La corte di merito aveva ritenuto operativa la decadenza prevista dal CCNL, art. 35, secondo la quale disposizione era previsto un termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per far valere i diritti, anche retributivi. La corte specificava che non vi erano dubbi circa la applicabilità del ccnl al lavoratore, anche attestata dai cedolini stipendiali allegati oltre che dalle stesse dichiarazioni in tal senso del lavoratore. Riteneva altresì che la disposizione decadenziale riguardasse tutte le voci retributive richieste e che la tempistica realizzatasi tra la cessazione del rapporto di lavoro (31.8.2008) e la domanda giudiziale 5.8.2009, anche considerata la sospensione del termine decadenziale dovuta all’espletamento del tentativo di conciliazione conclusosi il 18.11.2008, dimostrassero l’intervenuta decadenza.

Avverso tale statuizione il Fuschillo proponeva ricorso con due motivi, anche coltivati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 35 ccnl in combinato con art. 2113 c.c. e 410 c.p.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). La disposizione contrattuale richiamata prevede che “ qualsiasi reclamo su salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro” .

A riguardo il ricorrente sostiene che essendo intervenuta la notifica (4.11.2008) del tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine di sei mesi, non poteva considerarsi intervenuta la decadenza rispetto all’azione giudiziaria. 2)-Con secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 35 anche con riguardo all’art. 1966 e 2113 c.c. nonché agli artt. 3 e 36 Cost. trattandosi di diritti indisponibili non assoggettabili al regime decadenziale. La prima censura risulta fondata. La corte territoriale, dando atto delle cadenze temporali caratterizzanti la fattispecie (rapporto di lavoro cessato il 31.8.2008- richiesta del tentativo di conciliazione del 8.10.2008-tentativo di conciliazione concluso il 18.11.2008 - ricorso giudiziale del 5.8.2009), non contestate, ha valutato che il tentativo di conciliazione avesse sortito il solo effetto di sospendere la decadenza, comunque prodottasi rispetto al deposito del ricorso.

Occorre preliminarmente evidenziare che la norma contrattuale prevedendo che “qualsiasi reclamo su salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro” nonfa riferimento ad una specifica modalità necessaria per effettuare la richiesta in questione e neppure indica che essa avvenga con l’avvio di un procedimento giudiziale. Tale premessa determina la necessità di valutare se il disposto della norma possa ritenersi integrato da attività e/o comportamenti diversi dall’azione giudiziaria diretta a far valere il proprio diritto.

Questa Corte ha chiarito che “ La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.

L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (Cass. n. 29419/2019). Il principio richiamato evidenzia come la richiesta del tentativo di conciliazione relativo ad una determinata pretesa creditoria sia da intendersi come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto nei confronti di quel determinato soggetto passivo. Non coerente al principio affermato risulta quindi la statuizione della corte territoriale che, interpretando la disposizione contrattuale ha escluso la valenza di “reclamo” o “richiesta” rispetto al diritto vantato, come indicato dall’art. 35 ccnl, al tentativo di conciliazione.

Lasciando fermo l’ulteriore principio che lascia al giudice del merito la valutazione inerente alla congruità del termine decadenziale (Cass.n.9647/2004), attualmente non in discussione, deve ritenersi non rispondente ai principi di legittimità la valutazione operata dalla corte di merito circa la manifestata richiesta di far valere il proprio diritto attraverso l’optato tentativo di conciliazione. Quest’ultimo, una volta richiesto ed anche avvenuto, integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale; una volta verificato il rispetto dei termini e dunque l’intervenuta manifestazione di volontà, ai fini del diritto vantato saranno operativi i soli principi generali in tema di prescrizione.

Per tali ragioni il motivo deve essere accolto. La seconda censura risulta assorbita dall’accoglimento del primo motivo proposto. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata, con riguardo ad esso, e rimessa la causa alla corte territoriale, in diversa composizione, per la decisione in coerenza con i principi espressi, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia alla corte di appello