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Ordinanza — n. 15217/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against solidary liability for TFR under D.Lgs 276/2003 for public entity contractors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Trenitalia's appeal against a lower court ruling establishing its solidary liability for unpaid TFR. The workers argued that the contract termination date should not trigger liability, while Trenitalia claimed the law did not apply to public entities. The court affirmed that solidary liability arises upon contract cessation and that the committente has no standing to claim reimbursement from INPS without a direct title.

Regesto Legislator

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Art. 29 D.Lgs n. 276/2003; Art. 1203 n. 3 c.c.: The committente's solidary liability for TFR arises upon contract cessation, and the committente lacks standing to claim reimbursement from the INPS guarantee fund without a direct legal title.

Parole chiave

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solidary liability TFR payment public contracts contract termination INPS reimbursement committente obligation D.Lgs 276/2003 obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 29 D.Lgs n. 276/2003
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 29 D.lgs n. 276/2003.
Art. 1 co. 2 D.Lgs n. 276/2003
29 richiamato anche alla società ricorrente, avendo l’art. 1 co.2 del d.lgs n.
Art. 1203 n. 3 c.c.
276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n.
Art. 2 L. n. 297/1982
Per quel che qui rileva, la corte di merito aveva altresì ritenuto applicabile l’art. 29 richiamato anche alla società ricorrente, avendo l’art.
Art. 13 comma quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24609/2023
Cass. n. 33/2020
Con la decisione Cass. n. 33/2020, questo Giudice di legittimità ha poi soggiunto che “Il committente che, in forza dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1736-2017 proposto da: TRENITALIA S.P.A. -Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONTADINO SILVIO, KOUAME BI DIAHUE BERNARD, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VERCELLI 19, presso lo studio dell'avvocato GENNARO ZICCARDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO REALE; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3709/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2016 R.G.N. 7707/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. Oggetto R.G.N.1736/2017 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da Trenitalia spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità solidale della società per il pagamento del TFR maturato da Contadino Silvio e Kouame Bi Diahue Bernard nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi con Bucalossi Ferroviaria srl e PMA spa, quali ditte subentrate nell’appalto commissionato da Trenitalia, presso il quale avevano continuativamente prestato l’attività i predetti lavoratori ed aveva altresì ritenuto infondata la domanda proposta da Trenitalia nei confronti del chiamato in causa Inps , diretta ad ottenere l’accertamento del diritto a chiedere al Fondo costituito ai sensi dell’art. 2 l.n.297/82 il rimborso di quanto versato ai lavoratori a titolo di TFR.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’appaltante Trenitalia non avesse fornito la prova, quale fatto estintivo della pretesa, dell’effettivo versamento da parte sua dei contributi versati al Fondo di tesoreria per le quote di TFR maturate successivamente al 1° gennaio 2007, con ciò rigettando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società rispetto alla pretesa avanzata dal lavoratore. Per quel che qui rileva, la corte di merito aveva altresì ritenuto applicabile l’art. 29 richiamato anche alla società ricorrente, avendo l’art. 1 co.2 del d.lgs n. 276/2003 escluso l’applicazione solo per i datori di lavoro rientranti nell’ambito della Pubblica Amministrazione ( PA).

Avverso detta decisione Trenitalia spa proponeva ricorso affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i predetti lavoratori. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 29 D.lgs n. 276/2003. Nel motivo ci si duole della statuizione circa l’applicabilità della disciplina in questione alla società ricorrente per la quale trova applicazione la disciplina del Codice dei contratti pubblici. Con secondo profilo di censura è lamentata l’errata applicazione dell’art. 29 anche agli imprenditori soggetti alla disciplina del D.lgs n.50/2016 ed è sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito che “In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l’art.3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti” (Cass.n. 10777/2017 successivamente ribadita da Cass.n. 32867/2023).

Il principio esposto, da cui non c’è motivo di discostarsi, evidenzia la particolare posizione delle società a partecipazione pubblica, quale Trenitalia, determinativa di particolari tutele e di trattamenti “rafforzati” per i lavoratori interessati. 2)- Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 29 D.lgs n. 276/2003; con tale censura si denuncia l’errata applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29 predetto, con riferimento al TFR maturato antecedentemente all’appalto.

Si ritiene errata la statuizione della corte perché fondata sull’assunto che il diritto è maturato solo al momento della cessazione del rapporto e dunque al momento in cui cessa l’appalto, con ciò determinandosi la responsabilità solidale in questione. A tal riguardo si ricorda il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui (Cass. n.24609/2023) “La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti”.

Con la decisione Cass. n. 33/2020, questo Giudice di legittimità ha poi soggiunto che “Il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma, non avendo titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, è privo di interesse ad agire, nei confronti dell'INPS, in relazione alla domanda di mero accertamento del diritto di sostituirsi al lavoratore nell'erogazione della prestazione dovuta dal Fondo suddetto”.

I richiamati principi esplicitano in modo chiaro la natura del vincolo di solidarietà radicato nella legge rispetto agli obblighi nei confronti del dipendente nonchè il rapporto interno tra committente ed appaltatore. In ragione di tale configurata responsabilità risulta correttamente adottata la soluzione di maturazione del diritto al momento di cessazione dell’appalto con il conseguente coinvolgimento, in via solidale, della società ricorrente. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a