Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15188/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses pension supplement litigation as parties mutually withdrew their appeals and counterclaims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15188/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after both the plaintiffs and the pension fund withdrew their respective appeals and counterclaims. The lower court had previously ordered a recalculation of the supplementary pension based on specific statutory interpretations regarding the crystallization of benefits. Since the parties mutually abandoned the contested issues, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, leading to the dismissal of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater; When parties in civil proceedings mutually withdraw their appeals and counterclaims, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinguishment of litigation cessation of subject matter supplementary pension benefits compensation of litigation costs compensazione della rendita rendita complementare calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29357-2019 proposto da: SANTI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; -ricorrente principale - contro FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; -controricorrente – ricorrente incidentale – nonché contro SANTI DANIELE; -ricorrente principale–controricorrente incidentale - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e Oggetto Pensione complementare Fondo Cassa Risparmio Firenze. Ex Funzionari R.G.N.29357/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente successivo – contro MANGONI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 298/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 554/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024dal Consigliere Dott.FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO CHE 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo) nella misura dell’85% in luogo dell’82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione della pensione complementare nella misura dei 35/35 della retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del Fondo; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 della legge n. 243/2004 avesse previsto una cristallizzazione della posizione previdenziale al momento dell’esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d.

“super bonus”, con conseguente rideterminazione delle somme dovute dal Fondo attesa la sua natura integrativa.

2. Avverso tale sentenza ricorrevano con distinti ricorsi i lavoratori per quattro motivi, cui resisteva il Fondo con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per un motivo.

3. Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso principale, con rinuncia accetta dal Fondo, che a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale, con notifica alle controparti della rinuncia.

4. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 5. I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

6. Deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati ed il Fondo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma