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Ordinanza — n. 15169/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding withdrawal from collective society, ruling notification insufficient without registry entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15169/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sirio Cortellini against the Venice Court of Appeal's decision denying his withdrawal from a collective society. While Cortellini argued that notifying the Chamber of Commerce and the partners constituted adequate publicity under the Civil Code, the court held that such measures merely express intent without legally binding effect against third parties. The court emphasized that only entry in the Business Register fulfills the statutory requirements for withdrawing from a collective society, rendering the lower court's assessment of the notification's insufficiency correct.

Regesto Legislator

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Art. 2290 c.c.; Art. 2300 c.c.: Notification to the Chamber of Commerce and partners alone is insufficient to oppose third parties to a partner's withdrawal; entry in the Business Register is mandatory for legal effect.

Parole chiave

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collective society withdrawal publicity requirements Business Register entry third party opposition Civil Code provisions notification insufficiency legal effect against third parties stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 2290 c.c.
Il ricorrente rileva che a fronte del disposto dell’art. 2290 c.c., che fa riferimento solo a mezzi idonei per portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo, la corte di merito non avesse considerato utile l’annotazione apposta sulla visura camerale al fine di rendere noto il recesso.
Art. 2300 c.c.
Art. 2909 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c. e art 12 disp.att.
Art. 12 disp. att. c.p.c.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
art. 2909 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c.
art 12 disp.att. c.p
e art 12 disp.att. c.p.c.
art. 2290 c.c
Il ricorrente rileva che a fronte del disposto dell’art. 2290 c.c., che fa riferimento solo a mezzi idonei per portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo, la corte di merito non avesse considerato utile l’annotazione apposta sulla visura camerale al fine di rendere noto il recesso.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 135/2015
Cass. n. 16411/2018
Cass. n. 5069/2017
Cass. n. 2639/2001
Cass. n. 14962/2004
Cass. n. 4865/2010
14962/2004; Cass. n. 4865/2010).
Cass. n. 12754/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23158-2019 proposto da: CORTELLINI SIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AFFANNATO; -ricorrente - contro PICIULLO SARA, GERVASUTTI MARCO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ERNESTO NICHETTI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 682/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 1057/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA Oggetto R.G.N.23158/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC La Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto da Cortellini Sirio avverso la decisione con cui il tribunale aveva ritenuto di respingere le opposizioni a decreti ingiuntivi proposte dal Cortellini il quale assumeva di aver da tempo esercitatoil recesso dalla società in nome collettivo Cortellini snc, e di averne dato pubblicità attraverso comunicazione trasmessa alla camera di commercio ed ai soci. La Corte di merito aveva valutato che il recesso non risultava dal Registro delle Imprese e che non fosse sufficiente la sola comunicazione alla camera di commercio per assolvere gli obblighi di pubblicità utili a produrre effetti nei confronti dei terzi.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il Cortellini affidato a tre motivi cui resistevano con controricorso Piciullo Sara e Gervasotti Marco, quali dipendenti della società. Questi ultimi depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c. e art 12 disp.att. c.p.c. (art. 360 co.1 n. 3 cpc), per non aver, la corte territoriale, considerato la sentenza n. 135/2015 con cui il tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di fallimento nei confronti di Cortellini Sirio per aver, quest’ultimo, adeguatamente pubblicizzato il proprio recesso.

Assume la violazione di giudicato esterno rispetto alla detta sentenza passata in giudicato. 2)-Con il secondo motivo è denunciata l’omessa considerazione di un fatto decisivo quale la sentenza n. 135/2015. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Preliminarmente si evidenzia che “nelgiudizio di cassazione, l'esistenza delgiudicato esterno è, al pari di quella delgiudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nelgiudizio di merito, ma anche nell'ipotes i in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in ungiudizio di mero fatto (Cass 12754/22) Ribadito il principio sopra richiamato che sottolinea la rilevabilità d’ufficio del giudicato, deve peraltro evidenziarsi che la sentenza oggetto di impugnazione non fa riferimento alcuno alla eccezione di giudicato sollevata nei giudizi di merito, dando indicazioni a riguardo di aver fatto riferimento alla sentenza in questione nell’atto di appello.

Lasciando in disparte ogni valutazione circa la idoneità dell’attuale motivo di censura a fornire adeguate allegazioni circa l’eccezione di giudicato, risulta invece dirimente la circostanza che la sentenza che si assume costituire giudicato è, in concreto, una decisione di rigetto dell’istanza di fallimento che, secondo principi già espressi da questa Corte di legittimità, è provvedimento “privo di attitudine al giudicato (..non essendo ..)configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione,su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore” (Cass.n. 16411/2018;

Cass.n. 5069/2017). Le censure risultano quindi infondate alla luce dei principi richiamati. 3)-Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2290 e 2300 c.c. con riguardo alla annotazione nella visura camerale della presentazione di comunicazione di recesso. Il ricorrente rileva che a fronte del disposto dell’art. 2290 c.c., che fa riferimento solo a mezzi idonei per portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo, la corte di merito non avesse considerato utile l’annotazione apposta sulla visura camerale al fine di rendere noto il recesso.

Occorre chiarire che il giudice d’appello ha valutato la circostanza relativa all’annotazione in discussione ma ha ritenuto non sufficiente tale adempimento a rendere opponibile ai terzi la cessazione della qualità di socio, trattandosi di esplicitazione di mera intenzione di effettuare il recesso da concretizzare, con esplicito adempimento, nell’inserimento nel registro delle imprese. La determinazione della corte territoriale costituisce una valutazione di merito svolta sulla base di elementi fattuali coerenti con il dettato legislativo e con i principi già espressi da questa Corte di legittimità (Cass 2639/2001).

Invero, come già chiarito da questa Corte, l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la idoneità del mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio dalla società di persone è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici (Cass. n. 14962/2004; Cass. n. 4865/2010). Il motivo è pertanto inammissibile. Il ricorso, per quanto statuito, deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previs