Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15166/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension rights are non-transmissible upon death of beneficiary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15166/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted a pension of reversibility to a surviving child. The lower court had awarded the pension based on the child's disability and dependency, but the INPS argued the right could not be inherited after the child's death. The court held that pension rights under Article 22 of Law 903/1965 are personal and cannot be transmitted to the beneficiaries' heirs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903; The right to a pension of reversibility is personal and non-transmissible, meaning it cannot be passed to the heirs of the beneficiary upon their death.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension of reversibility non-transmissible rights Article 22 Law 903 INPS appeal surviving children revisione della rendita d'invalidità decisioni in materia di pensione di anzianità rendita per genitori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903
619376 - 01) , in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011
Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 11999 del 08/08/2002
Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 11999 del 08/08/2002, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987
In tema, altresì Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987 (Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19794-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro DE LEO ANTONIO; -intimato - avverso la sentenza n. 6440/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 2187/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 25.11.19 la corte d’appello di Napoli, in riforma di sentenza del 2016 del tribunale di Avellino, ha Oggetto R.G.N.19794/2020 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC dichiarato il diritto della pensionata in epigrafe alla pensione di reversibilità e condannato l’Inps al pagamento delle relative prestazioni. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti i requisiti della vivenza a carico del genitore titolare di pensione SO (sulla base dello storico certificato di famiglia) e dell’inabilità (riscontrata all’esito di apposito c.t.u.).

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, è rimasta intimata la pensionata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 22 legge 903 del 19 65, per aver e la corte territoriale disposto l’ulteriore trasmissione del la pensione di reversibilità a superstite di pensionato per reversibilità, senza appurare se era inabile e a carico alla data della morte del titolare di pensione diretta.

Il motivo è fondato. Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011, Rv. 619376 - 01) , in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, "iure proprio", al coniuge e ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest'ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, non potendo, comunque, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.

Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 11999 del 08/08/2002, Rv. 556823 - 01) che, i n tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di riversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.

In tema, altresì Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987 (Rv. 455388 - 01) , secondo la quale i l figlio del pensionato od assicurato defunto può ottenere, in concorso con il coniuge superstite, la quota della pensione di riversibilità di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, ove sussistano i prescritti requisiti, ma non anche a seguito del decesso di detto altro genitore superstite, l'attribuzione della pensione di riversibilità ad esso spettante, dovendosi escludere la trasmissibilità del relativo diritto. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa co