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Decreto — n. 15066/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 15066/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Education failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The Ministry, represented by the State Attorney, had proposed a settlement against a group of contrarecurrents, but no objection was filed by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the Ministry to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline waiver of appeal rights Civil Procedure Code litigation costs allocation tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2701/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 30/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25435/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TADDEO LAURA, NUGNES GIUSEPPINA, SIMONELLI FILOMENA, MANICA GIUSEPPE, BELARDO MARIA DEBORA, NICOLELLA LAURA ORSOLA PATRIZIA, RUSSO IDA, CELARDO ROSA, CORVINO IMMACOLATA, IAIUNESE ANGELINA, COMUNE VIRGINIA, AUTORE MARIO, BUONOCORE NICOLA, COSENTINO CONCETTA, domiciliati presso la casella pec come da registri di giustizia dell’avvocato MAROTTA PASQUALE che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 2701/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 30/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l