Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15041/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension reversal appeal due to lack of proven financial dependency at death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15041/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly focused on the lack of financial dependency rather than economic self-sufficiency. The appellant argued constitutional violations regarding pension rights, but the court ruled that the critical requirement was the deceased father's actual support of the child at the time of death. Since the child had an independent family and income, the burden of proving the father's primary financial contribution was not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 38 Cost.; L. 90/1965; L. 222/1984: The right to pension reversal requires proof of the deceased's financial support of the dependent child at the time of death, which is distinct from general economic self-sufficiency and must be rigorously demonstrated.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension reversal financial dependency economic self-sufficiency support at death inability to work social security law dependency ratio pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 38 Cost.
L. 90/1965
L. 222/1984

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007
Sez. L, Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20844-2022 proposto da: GERMANO VINCENZO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA VIOLANTE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, SEBASTIANO CARUSO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/03/2022 R.G.N. 139/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.20844/2022 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 7.3.22 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza dell’11.10.19 del tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la domanda di reversibilità in favore di figlio inabile di titolare di pensione diretta (domanda già respinta in primo grado per difetto del requisito sanitario, in quanto all’epoca della morte del dante causa difettava l’inabilità rilevante, sopravvenuta solo pochi mesi dopo), ritenendo non provata la vivenza a carico del padre, in quanto il figlio aveva un nucleo familiare autonomo con moglie e figli, non conviveva col padre, ed era percettore di redditi propri adeguati.

Avverso la sentenza ricorrere l’assistito per un motivo, cui resiste con controricorso l’Inps. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione nonché 22 legge 90 del 1965, 8 legge 222 del 1984, per non avere la corte territoriale considerato la non adeguatezza dei redditi dell’istante. Il motivo è inammissibile. Invero, per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell’istante (pur valutata secondo i criteri di Sez.

L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007, Rv. 597819 - 01), ma occorre la vivenza a carico del pensionato diretto, che è requisitodiverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità. Nella specie, il motivo di ricorso censura la valutazione di autosufficienza economica e non invece l’accertamento, operato dalla corte di merito, della non vivenza a carico. In tema, questa Corte (Sez. L - , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018, Rv. 648627 - 01) ha già precisato che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il requisito della vivenza a carico del defunto padre di una figlia, e riconosciuto la pensione di reversibilità solo alla vedova).

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s