Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15038/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15038/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15038/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19588/2021 R.G. proposto da: LI CAUSI ANTONINO, domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato MARCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15038/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 19588/2021 R.G. proposto da: LI CAUSI ANTONINO, domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato MARCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese rimborso delle spese indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19588/2021 R.G. proposto da: LI CAUSI ANTONINO, domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato MARCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità , che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successiveall’introduzione del ricorso pe r cassazione;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo giudizio.