Decreto — n. 15038/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19588/2021 R.G. proposto da: LI CAUSI ANTONINO, domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato MARCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15038/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 19588/2021 R.G. proposto da: LI CAUSI ANTONINO, domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato MARCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19588/2021 R.G. proposto da: LI CAUSI ANTONINO, domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato MARCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità , che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successiveall’introduzione del ricorso pe r cassazione;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo giudizio.