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Ordinanza — n. 14939/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals regarding employer subentry obligation in public transport contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14939/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by Trotta Bus Services and Vito Esposito inadmissible. The Court of Appeal had ruled that the new contractor was obligated to hire the employee based on an alternative legal foundation found in the contract clauses. The Court rejected the arguments because they did not address this specific reasoning or prove the facts were unproven.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: Appeals are inadmissible if they do not confront the specific legal grounds (ratio decidendi) established by the lower court or if they allege unproven facts without challenging the decision's core reasoning.

Parole chiave

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employer subentry obligation public transport contracts inadmissible appeal double conformity rule ratio decidendi esclusione dal consorzio distacco di lavoratori adesione all'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.c.
2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art.
Art. 360 n.5 c.p.c.
Art. 348 ter c.p.c.
doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.; inoltre, perché non si confronta con la decisione d’appello che ha respinto le pretese del lavoratore, in conformità al tribunale,in quanto “genericamente allegate e giammai provate”.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 2112 c.c
11 del Capitolato speciale d’appalto prevedessero l’obbligo della subentrante di assumere il personale occupato alle dipendenze della impresa cessante e che, sia in ragione della norma pattizia e sia dell’art. 2112 c.c., la Trotta Bus era tenuta ad assumere l’Esposito.
art. 111 c.p
2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art.
art. 16 c.c
11 del Capitolato Speciale e art. 16 c.c.n.l.
art. 348 ter c.p
doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.; inoltre, perché non si confronta con la decisione d’appello che ha respinto le pretese del lavoratore, in conformità al tribunale,in quanto “genericamente allegate e giammai provate”.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32805 del 2023
Cass. n. 32805 del 2023; n.
Cass. n. 5260 del 2023
Cass. n. 31491 del 2023
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19563-2022 proposto da: TROTTA BUS SERVICES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO DOMIZIANO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LA ROCCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro CO.TR.A.B. - CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO VINCENZO ZACCAGNINO; -controricorrente - nonchécontro ESPOSITO VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto Subentro nell’appalto – Obbligo assunzione R.G.N.19563/2022 Cron.

Rep. Ud.13/03/2024 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA BENEDETTO; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 71/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello principale della Trotta Bus Services spa (d’ora in avanti anche “Trotta Bus”) e l’appello incidentale di Vito Esposito, confermando la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società Trotta Bus, subentrata al Co.Tr.a.b. - Consorzio Trasporti Aziende Basilicata- nell’appalto del servizio di trasporto pubblico del Comune di Potenza, ad assumere il sig. Esposito, in quanto dipendente, in iure, del Consorzio fin dall’11.11.2013 e quindi anche alla data dell’1.1.2016 di subentro della Trotta Bus nell’appalto.

2. La Corte d’appello ha premesso che: -con sentenza n. 401/2015 del Tribunale di Potenza, pronunciata in separato procedimento, era stata riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del sig. Esposito alle dipendenze del Consorzio a far data dall’11.11.2013, sul presupposto della illegittimità della somministrazione di manodopera; -in data 22.5.2017, in esecuzione di tale sentenza, il Consorzio aveva comunicato all’Esposito l’assunzione dal 29.5.2017 e, nella stessa data, gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del subentro nell’appalto della società Trotta Bus a far data dall’1.1.2016;-il lavoratore aveva impugnato il licenziamento e poi sottoscritto un accordo conciliativo con il Consorzio; -con determina del Comune di Potenza n. 206 del 2.10.2015 la Trotta Bus era divenuta aggiudicataria dell’appalto per il periodo 1.1.2016 –31.12.2017, con possibilità di proroga; -alla data dell’1.1.2016 il nominativo dell’Esposito non risultava nell’elenco del personale, dipendente del Consorzio, avente diritto all’assunzione alle dipendenze del nuovo aggiudicatario dell’appalto relativo al servizio di trasporto.

3. La pronuncia d’appello ha rilevato che, per effetto della sentenza n. 401/2015, divenuta irrevocabile, l’Esposito dovesse considerarsi dipendente del Consorzio a far data dall’11.11.2013 e che tale circostanza non potesse essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto e non potesse rendere inoperante l’obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante, oggetto di specifica clausola sociale. Se il lavoratore doveva essere considerato dipendente del Consorzio, a far data dall’11.11.2013, e quindi anche all’epoca di subentro nell’appalto da parte della Trotta bus (1.1.2016), aveva diritto di passare alle dipendenze di quest’ultima società, obbligata all’assunzione per effetto della norma pattizia, previo aggiornamento dell’elenco dei lavoratori dipendenti del Consorzio, come peraltro già avvenuto con nota del 29.12.2015 in riferimento ad altre decisioni giudiziali.

Ha sottolineato come l’art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 2004 e l’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto prevedessero l’obbligo della subentrante di assumere il personale occupato alle dipendenze della impresa cessante e che, sia in ragione della norma pattizia e sia dell’art. 2112 c.c., la Trotta Bus era tenuta ad assumere l’Esposito. Ha quindi condannato quest’ultima al pagamento delle retribuzioni spettanti al predetto, a far data dall’offerta della prestazione sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

La Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale del lavoratore, di condanna del Consorzio e della Trotta Bus al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non corrisposte a seguito della sentenza n. 401/2015 nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, per la genericità delle allegazioni e delle prove.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Trotta Bus Services spa, con due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il Co.Tr.a.b. - Consorzio Trasporti Aziende Basilicata -e Vito Esposito; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo nei confronti sia della Trotta Bus e sia del Consorzio.

5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: Ricorso principale della Trotta Bus Services spa 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931, alla L.R. Basilicata n. 22/1998, all’art. 1, L.R. n. 24/2010; violazione dell’art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015, dell’art. 11 del Capitolato Speciale e art. 16 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015.

7. La società censura la sentenza d’appello assumendo l’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. ed esattamente l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella categoria tipologica del trasferimento d’azienda.8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito individuato un fenomeno di successione nell’appalto sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e di una conseguente erronea affermazione di opponibilità, ex art.111 c.p.c., alla impresa subentrante dei provvedimenti giudiziali (sentenza n. 401/2015) pronunciati senza la chiamata in causa della stessa.

9. I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di esistenza dell’obbligo di assunzione a carico della Trotta Bus, subentrata nell’appalto, in modo alternativo, sull’art. 2112 c.c. oppure sulla clausola del c.c.n.l. Autoferrotravieri e sul capitolato d’appalto. Rispetto a questa alternativa ratio decidendi, che individua il fondamento giuridico del diritto del lavoratore all’assunzione presso la società subentrante nella clausola pattizia (sulla configurabilità del diritto all’assunzione in base alle norme contrattuali v. Cass. n. 32805 del 2023; n. 5260 del 2023; n. 31491 del 2023), il ricorso in esame non contiene alcuna censura.

10. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso principale. Ricorso incidentale di Vito Esposito 11. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale respinto l’appello incidentale senza adeguatamente considerare che, nonostante l’esecutività della sentenza n. 401/2015 e l’offerta della prestazione, il Consorzio non ha riammesso in servizio il lavoratore e non gli ha corrisposto alcun emolumento fino al licenziamento del 25.5.2019, sebbene nessuna rinuncia sul punto fosse intervenuta in sede di conciliazione col Consorzio medesimo e nessuna rinuncia verso la Trotta Bus quale responsabile solidale.

12. Anche il ricorso incidentale è inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.; inoltre, perché non si confronta con la decisione d’appello che ha respinto le pretese del lavoratore, in conformità al tribunale,in quanto “genericamente allegate e giammai provate”.

13. Per le considerazioni svolte devono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la Trotta Bus Services spa e il sig. Esposito. La regolazione delle spese nei confronti del Consorzio segue il criterio di soccombenza con liquidazione come in dispositivo.

14. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del Consorzio che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di co