Italian Supreme Court dismisses INPS appeal on costs, upholding the territorial court's global assessment of litigation expenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a territorial court ruling that awarded costs to the pensioner. The INPS argued that the lower court incorrectly applied the principle of default to itself, despite winning on some points in the remand proceedings. The court rejected these claims, holding that the lower judge was correct to assess costs based on the overall outcome of the entire trial rather than individual procedural stages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.; The territorial judge is entitled to determine litigation costs based on the global result of the entire proceedings when the case is remitted by the Supreme Court, rather than evaluating costs separately for each degree of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19785-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente - contro NURCHIS ANNAMARIA, nella qualità di erede di BACIGALUPO AMANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2020 R.G.N. 3065/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.19785/2020 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 24.3.20 la corte d’appello di Roma, giudicando a seguito di rinvio da Cassazione n. 14429 del 17, ha dichiarato che gli accessori dovuti alla pensionata in epigrafe dall’Inps sul capitale per indennità integrativa speciale su pensione ammontano alla somma di euro 107.233, inferiore a quella riconosciuta in primo in primo grado, dovendo le somme essere calcolate al netto delle ritenute erariali ex articolo 3 comma 2 decreto ministeriale 352 del 1998 e 1 decreto legislativo 314 del 1997.
In particolare, effettuato il suddetto accertamento, la corte territoriale ha rigettato la domanda di restituzione delle somme proposta dall’Inps e ha condannato l’Inps al pagamento delle spese per tutte le fasi del giudizio, applicando il criterio della soccombenza. Avverso tale sentenza ricorrel’Inps con tre motivi, tutti solo sulle spese. Resiste con controricorso la pensionata. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE: I motivi di ricorso attengono unicamente alle spese. Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 91 e 92 c.p.c. per avere applicato la soccombenza all’Inps che soccombente non era; il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 394 e 360 c.p.c. per avere condannato alle spese di tutti gradi sebbene l’Inps fosse vittorioso; il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 111 Cost. e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per assenza di motivazione sulle soccombenza e sulla responsabilità per le spese.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati, in quanto la corte territoriale ha valutato l’esito dell’intero processo, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza. Come precisato già da questa Corte (tra la altre, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 , Rv. 649258 - 01) , il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. (nel medesimo senso, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019, Rv. 655549 -01).
La decisione impugnata risulta corretta tenendo conto che l’Inps deve la prestazione (i.i.s, su pensione) di 274.000 € come ritenuto nel giudizio di primo grado e deve altresì gli interessi nella misura di 107.000 (seppure in misura leggermente minore rispetto a quella già individuata in sede di prime cure), e che infine è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme proposta dall’Inps in sede di rinvio; se è vero che l’Inps ha vinto in sede di legittimità e in parte in sede di rinvio con riferimento alla misura degli interessi (che sono però ancora dovuti, seppure in parte), è stata rigettata la domanda restitutoria proposta in sede di rinvio e per il resto l’Inps è in gran parte soccombente e quindi risulta corretta la valutazione del giudice di merito.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1