Court quashes appeal judgment for excessive deadline violation regarding voluntary contribution payment terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Ancona Court of Appeal's judgment regarding the applicant's opposition to tax collection notices for social security contributions. The applicant argued that the statutory deadline for paying voluntary contributions should run from the tax collection notice date, not the date of the payment request letter, as the latter created an excessively short and unfair period. The court accepted this argument, ruling that anchoring the deadline to the request letter violated Article 2965 of the Civil Code by making the exercise of rights disproportionately difficult.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2965 c.c.; Art. 21 ENPAF regulations: The deadline for paying voluntary contributions must run from the date of tax collection notice, not the request letter, to avoid excessive onerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso11486-2018 proposto da: CORRADETTI MARIA CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI 4, presso lo studio dell'avvocato NICOLA POLISINI, rappresentata e difesa dagli avvocati VINICIO BAMONTI, SERGIO CICCARELLI; -ricorrente - contro E.N.P.A.F. -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LEOPARDI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n.25/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/02/2018 R.G.N. 103/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.11486/2018 Cron.
Rep. Ud.24/04/2024 CC del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 16.2.18 la Corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza dell’1.2.16 del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rigettato l’opposizione della signora Corradetti a cartelle esattoriale per contributi 2012 e 2013 e dichiarato cessata la materia del contendere per il 2014. In particolare, la C orte territoriale ha ritenuto tardiva la domanda di versamento del contributo di solidarietà in luogo dei contributi obbligatori, non dovuti in assenza di reddito di lavoro autonomo, per essere stata presentata il 15.7.14, e dunque oltre il termine del 30 settembre 2013 successivo alla richiesta di contributi ex articolo 21 regolamento (nel caso, la richiesta contributi era stata fatta con raccomandata con invio del bollettino MAV il 16.9.13); la Corte ha ritenuto tardiva ed inammissibile l’eccezione di non ricezione della raccomandata ed ha condannato al pagamento delle spese.
Ricorre avverso tale sentenza la contribuente per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’ente con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 152 disp.att. c.p.c. per la condanna alle spese. Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non contestata la ricezione della raccomandata sebbene vi fosse stata dichiarazione di non aver mai ricevuto l’atto.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2964 e 2965 3 c.c., nonché 21 regolamento ENPAF, per avere la C orte territoriale trascurato che il termine decorre dal momento in cui i contributi sono posti in riscossione e tale non era la raccomandata con richiesta di pagamento, tanto più che, nel caso, il termine era di pochi giorni e dunque eccessivamente oneroso. Il quarto motivo deduce ex numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato il silenzio dell’ente sul momento in cui la raccomandata sarebbe stata ricevuta.
E’ preliminare l’esame del terzo motivo, che contesta l’applicabilità del termine di decadenza. La sentenza impugnata ha interpretato la norma regolamentare dell’art. 21 ritenendo che la stessa consentisse modalità alternative di richiesta del pagamento dei contributi, in relazione alle quali ancorare il termine del 30 settembre. Il Collegio rileva che la parte - che pur condivisibilmente rileva che il termine è ancorato alla riscossione e che essa avviene, mediante ruolo esattoriale, ex articolo 33 d.p.r. 221/50 e d.p.r. 640/68 e non con mera raccomandata - non censura l’interpretazione operata dalla Corte sul piano della violazione di norme di legge (e in particolare dei canoni interpretativi di legge, nei limiti dei quali è censurabile un regolamento di un ente previdenziale di diritto privato), ma contesta le conseguenze della norma in relazione alla decadenza, in quanto, nella specie , l’applicazione del termine decadenziale renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla parte.
La censura è fondata in quanto, l’interpretazione seguita dalla Corte di merito l’ha portata , nel caso , ad applicare un termine decadenziale in violazione dell’art. 2965 c.c., atteso che facendo decorrere il termine in riferimento alla notifica del bollettino MAV (eventualmente recante termine di pagamento addirittura più lungo del termine decadenziale) la parte aveva solo un termine brevissimo per pagare i contributi. Va dunque accolto il terzo motivo, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'app