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Ordinanza — n. 14860/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension award, ruling order cancellation date controls contribution period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pharmacy Fund's appeal against a lower court ruling granting an integrative pension to a pharmacist. The lower court determined that the pharmacist's registration cancellation from the professional roll took effect in December 1982, based on the date indicated in the pharmacist's own request, rather than the council's deliberation date. The court held that the pension fund is bound by the professional body's determination of the pharmacist's status and contribution period, validating the pension award.

Regesto Legislator

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Art. 3 e 11 d.l.C.p.S. n. 233/46; Art. 3 dello statuto ENPAF: The cancellation of a professional's registration from the official roll takes effect from the date indicated in the applicant's request, binding the pension fund to the professional body's determination of the contribution period.

Parole chiave

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professional registration cancellation pension contribution period autotutela administrative act pharmacy professional roll pension entitlement rights estinzione della rendita d'invalidità mantenimento della previdenza rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 3 e 11 d.l.C.p.S. n. 233/46
Art. 3 dello statuto ENPAF
Art. 3 e 11 d.P.R. 221/50
Art. 21 nonies legge 241/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso3121-2018 proposto da: E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALTOMONTE ROSINA FORTUNATA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SALAZAR, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE CRISTARELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 894/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 1002/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.3121/2018 Cron.

Rep. Ud.24/04/2024 CC del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.1.17 la Corted’appello di Reggio Calabria, in riforma di sentenza del 10.6.14 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto della signora Altomonte alla pensione integrativa richiesta il 13.11.2009, condannando l’ENPAF al pagamento delle relative prestazioni. In particolare, la C orte territoriale ha rilevato che erano maturati 15 anni d’iscrizione all’albo accompagnati dal versamento della contribuzione fino al dicembre 1982, ritenendo che la cancellazione dall’albo - disposta a giugno 1982 dal consiglio dell’ordine senza indicazione di data - non poteva che operare con la decorrenza da dicembre 1982 indicata nella richiesta di cancellazione (così risultando iscritta la farmacista per l’ultimo semestre, necessario nella specie per integrare i 15 anni di contribuzione); la Corte , inoltre , ha ritenuto il provvedimento originario annullabile in autotutela anche dopo anni, una volta maturato l’interesse del pensionato a considerare il periodo dal momento in cui andava in pensione.

Avverso la sentenza ricorre l’ENPAF per due motivi, resiste la signora con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 3 e 11 d.l.C.p.S. n. 233/46, 3 co. 8 e 8 co. 1 d. P.R. 221/50, 21 nonieslegge 241/90, per avere la Corte territoriale dato rilievo all’autotutela esercitata dal Consiglio dell’ordine, dopo 28 anni dall’adozione dell’atto modificato e senza considerare la posizione del terzo ENPAF.

Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 3 dello statuto ENPAF, 3 e 11 su richiamati, 3 ed 8 su citati, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la decorrenza della cancellazione era ancorata alla data della delibera. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Occorre premettere che la cancellazione dall’albo per decisione dell’iscritto non può che decorrere dalla data indicata dall’iscritto, posto che trova fonte nella sua volontà esclusiva. Ne deriva che la delibera del consiglio dell’ordine del 1982, che disponeva la cancellazione della lavoratrice, non poteva che produrre effetti dalla data indicata nell’istanza di cancellazione (e ciò anche a tacere del fatto che l’omessa indicazione, nella delibera, della decorrenza è stata comunque , poi , integrata successivamente con indicazione dell’iscrizione fino a dicembre 1982).

Nel caso, poi, va sottolineato che il consiglio non ha indicato diversa decorrenza, limitandosi a disporre la cancellazione. In tale contesto, l’ente previdenziale è vincolato dalle determinazioni d’iscrizione prese dal consiglio dell’ordine competente, che incidono sullo status professionale del farmacista e sulla possibilità di svolgere attività professionale oltre che sulla correlata iscrizione all’ENPAF e sul sorgere dei relativi obblighi contributivi, per i quali solo l’ente rimane competente. Per altro verso, è pacifico che per il periodo fino alla fine dell’anno la lavoratrice abbia pagato i contributi all’ente e che l’ente li abbia ricevuti senza riserve alcuna.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00per compensi professionali ed euro 200,00per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma