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Ordinanza — n. 14857/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses second social security period joining request due to prior accepted and renounced application preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14857/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision allowing a second request to join social security periods. The appellant, INPS, argued that a previously accepted and renounced request created a preclusive effect under Law No. 29/1979. The court agreed, ruling that once an administrative procedure for joining periods is perfected by acceptance, a subsequent renunciation cannot invalidate the process or permit a new request outside statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 1, 4 e 5 l. n.29/79: Once an administrative procedure for joining social security periods is perfected by the acceptance of the request, a subsequent renunciation is ineffective to annul the procedure, thereby precluding a new request outside the conditions of Article 4.

Parole chiave

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social security period joining administrative procedure perfection preclusive effect of renunciation Law 29/1979 provisions INPS administrative procedure rinascita della qualità d'assicurato reintegrazione dei beneficiari di una rendita riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 1 l. n.29/79
Art. 4 l. n.29/79
Art. 5 l. n.29/79

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5062-2018proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro POMA MARIA GIOVANNA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DAGRADI; -controricorrente– avverso la sentenza n. 1161/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2017 R.G.N. 328/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Ricongiunzione l. n.29/79 R.G.N.5062/2018 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.1161/17, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda proposta da Poma Maria Giovanna di ricongiunzione, presso l’Inps , del precedente periodo assicurativo maturato presso la gestione Inpdap. Riteneva la Corte d’appello che non ostasse a tale ricongiunzione una precedente domanda, di ricongiunzione, presentata,e accettata dall’Inps, ma poi espressamente rinunciata dalla lavoratrice.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps, per un motivo , illustrato da memoria. Poma Maria Giovanna resiste, con controricorso , illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 4 e 5 l. n.29/79. Sostiene che la prima domanda di ricongiunzione, sebbene poi rinunciata, aveva provocato l’effetto preclusivo di una nuova domanda. Il motivo è fondato. In fatto, è pacifico che Poma Maria Giovanna aveva presentato una prima domanda di ricongiunzione il 17.5.2008, accettata dall’Inps .

L’Istituto aveva poi comunicato,in data 21.12.09, l’ammontare dell’onere a carico della richiedente . In data 11.1.10 vi fu rinuncia espressa a tale domanda. Essa fu ripresentata il 18.10.10.La Corte ha ritenuto che la seconda domanda di ricongiunzione fosse accoglibile al di fuori delle condizioni poste dall’art.4 l. n.29/79 -pacificamente non sussistenti nel caso in questione -per la proposizione di una seconda domanda di ricongiunzione. In particolare, secondo la Corte d’appello, la rinuncia espressa non poteva essere equiparata alla rinuncia per mancato pagamento di cui all’art.5 l. n.29/79, né la domanda di ricongiunzione, una volta presentata, doveva dirsi irrevocabile.

Tali argomenti non possono essere condivisi. Questa Corte (Cass.30031/2022) ha affermato che in seguito alla rinunciaad una domanda accettata, non può essere presentata una nuova domanda di ricongiunzione fuori dai limiti di cui all’art.4 l. n.29/79, in quanto il procedimento di ricongiunzione si perfeziona con l’accettazione della domanda e, pertanto, la predetta rinuncia è inidonea a determinare l'annullamento del procedimento amministrativo. Tale orientamento, cui va dato seguito in questa sede, implica che Poma Maria Giovanna non avrebbe potuto presentare una seconda domanda di ricongiunzione, se non alle condizioni prescrittedall’art.4 l. n.29/79, posto che l’INPS aveva già accettato la prima domanda e comunicato il relativo onere economico.

La successiva rinuncia, intervenuta a procedimento amministrativo perfezionatosi, è irrilevante. La sentenza va, dunque , cassata in quanto non si è uniformata ai suesposti principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa,,nel merito con il rigetto della domanda originaria di Poma Maria Giovanna.Le spese dell’intero processo sono compens