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Ordinanza — n. 14764/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14764/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1279/2019 R.G. proposto da: Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’Avv. Franco Coccoli, che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro La Greca Maria Antonia, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Belliazzi, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221del 2012; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2321/2018 depositata il05/06/2018.

Regesto Legislator

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art. 2126 cod. civ, art. 327 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 14764/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivosi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468 del 1997 e dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina sul diritto alla retribuzione exart. 2126 cod. civ.

Parole chiave

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accredito per compiti assistenziali lavoro ausiliare lavoro non remunerato prestazioni d'invalidità professionale compenso per prestazioni lavoro sociale

Disposizioni normative citate

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art. 2126 cod. civ
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di parziale accoglimento della domanda proposta da Maria Antonia La Greca, nella qualità di lavoratore socialmente utile o di pubblica utilità presso la Provincia di Latina, intesa al riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.
art. 327 cod. proc. civ
Pertanto, il ricorso è stato proposto oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., applicabile nella specie,considerato che il giudizio di primo grado, per quanto emerge dagli atti, risulta instaurato nel 2011e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1279/2019 R.G. proposto da: Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’Avv. Franco Coccoli, che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro La Greca Maria Antonia, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Belliazzi, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221del 2012; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2321/2018 depositata il05/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di parziale accoglimento della domanda proposta da Maria Antonia La Greca, nella qualità di lavoratore socialmente utile o di pubblica utilità presso la Provincia di Latina, intesa al riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. nei limiti della prescrizione quinquennale.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che era pacifico che Maria Antonia La Greca aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo dal 27 novembre 1996 al 30 giugno 2004 quale lavoratrice socialmente utile o di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 468 del 1997, venendo dapprima impiegata nel progetto denominato “informatica” e, poi, dal 2000, nel progetto denominato “Assistenza all’Infanzia-Adolescenza e cura dell’ambiente”, ha rilevato che l’attività lavorativa svolta esulava dal progetto “Informatica” nonché era del tutto estranea a quella contemplata dal progetto “Assistenza Infanzia-Adolescenza e Cura dell’Ambiente”, con conseguente maturazione del diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.

3. Avverso tale pronuncia la Provincia di Latina propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste Maria Antonia La Greca con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivosi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468 del 1997 e dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina sul diritto alla retribuzione exart. 2126 cod. civ.

2. In via preliminare, il ricorso è inammissibile perché tardivo, in quanto notificato in data 27 dicembre 2018 a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 5 giugno 2018 , in materia sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, riferito espressamente alle controversie individuali di lavoro. Pertanto, il ricorso è stato proposto oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., applicabile nella specie,considerato che il giudizio di primo grado, per quanto emerge dagli atti, risulta instaurato nel 2011e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) , di modifica del termine lungo per proporre impugnazione, a norma del citato art. 327. 3. - Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. 4. -Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.

Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Antonio Belliazzi, antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se