Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14741/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal claiming employment relationship instead of collaboration under specific legal agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Salvatore De Pascalis's appeal against the appellate court's decision denying his claim for a subordinate employment relationship. De Pascalis argued that the agreements with the prison administration violated contract law by lacking exclusivity, while the opposing parties maintained the relationships were legally compliant collaborations. The court found the appeal inadmissible for requesting a re-examination of the merits and dismissed the substantive claim that the agreements did not fit the statutory model.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: An appeal challenging the qualification of a legal relationship as subordinate must specifically identify the violated legal provisions and the specific clauses; a generic request for re-examination of the merits or interpretation of contract terms without specific factual grounding is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate employment relationship collaboration contract prison administration agreements inadmissible appeal contractual interpretation standards collaboratore della Securitate lavoro sostitutivo sindacato dei funzionari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’erronea interpretazione dell’ art.
Art. 1362 cod. civ.
7 degli accordi individuali , in violazione dell’art. 1362 cod.
Art. 7 degli accordi individuali
e l’erronea interpretazione dell’ art. 7 degli accordi individuali , in violazione dell’art.
Art. 36 Cost.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
7 degli accordi individuali , in violazione dell’art. 1362 cod.
art. 36 Cost
art. 112 cod. proc. civ
Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 1362 cod. civ
7 degli accordi individuali , in violazione dell’art. 1362 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 76 del 2015
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Occorre, altresì, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24590/2018 R.G. proposto da: De Pascalis Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio dell’ Avv. Marco Gardin, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Scalcione; -ricorrente- contro ASL Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Macri’e Enrico Ugo Mario Cafiero; -controricorrente- nonchécontro Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Barberini n. 36, presso la Delegazione Romana Regione Puglia, rappresentat a e difes a dall ’Avv.

Isabella Fornelli -controricorrente- nonchécontro Ministero d ella Giustizia – D ipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia, in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12 ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 161/2018 depositata il16/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, in contraddittorio con il Ministero della giustizia, la ASL di Lecce e la Regione Puglia, ha respinto il gravame proposto da Salvatore De Pascalis - che aveva lavorato in forza di convezioni ex art. 53 della l egge n. 740 del 1970 presso l’Istituto Penitenziario di Lecce dal 2 agosto 1984 per essere poi trasferito dal 1° ottobre 2008 presso l’ASL di Lecce ex d.P.C.M. 1° aprile 2008 e delibera di Giunta della Regione Puglia del 23 settembre 2008 - e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda voltaal riconoscimento della natura subordinata del rapporto ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive spettanti anche ai sensi dell’art. 36 Cost.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., considerata la completa rappresentazione da parte del Tribunale dei fatti dedotti e l’esatta individuazione del petitum; in particolare, i giudici d’appello, dopo aver precisato che lo schema prefigurato dalla legge (esaminato dalla Corte cost.nella pronuncia n. 76 del 2015 ) risultava perfettamente osservato in ciascuna delle convenzioni intercorse fra l’appellante ed il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha escluso la sussistenza del paradigma della subordinazione, reputando corretta la qualificazione del rapporto in termini di collaborazione, secondo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado.

3. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione Salvatore De Pascalis affidandosi ad unico motivo, cui oppongono resistenza il Ministerodella giustizia, la ASL di Lecce e la Regione Puglia.

4. Il ricorrente, la ASL e la Regione Puglia hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’erronea interpretazione dell’ art. 7 degli accordi individuali , in violazione dell’art. 1362 cod. civ. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente incentrato il proprio giudizio sull’assenza di esclusività, per escludere la subordinazione e la Corte d’appello non avrebbe approfondito tale aspetto, oggetto di gravame , omettendo di esaminare ed interpretare la convenzione (in particolare l’art. 7), per limitarsi ad una considerazione in diritto senza valutare lospecifico atto stipulatodal ricorrente.

2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità ed è per il resto infondato. Infatti, pur volendo prescindere dal mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione dei documenti sui quali si incentra la censura, essa è priva di specifica attinenza al decisumperché la Corte di merito, dopo avere riassunto il motivo di appello che faceva leva sulle convenzioni e sull’obbligo di esclusività, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto infondat o il motivo , sicché all’evidenza non sussiste la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Peraltro, va anche sottolineato che la Corte d’appello ha espressamente evidenziato che le convenzioni dell’odiernoricorrente erano conformi al modello legale, sicché neppure sotto questo profilo può ritenersi fondata la censura in esame. Per il resto, il motivo sollecita un inammissibile ri esame del merito e dell’interpretazione diretta delle clausole negoziali– peraltro, anche qui in violazione dell’onere di specificazione, difettando ogni indicazione sul punto-, mentre la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è solo enunciata nella rubrica ma è priva di sviluppo argomentativo.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.

4. Occorre, altresì, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in 2.800,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per la difesa erariale ed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeper gli altri controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e quello incidentale, a norma del comma 1