Cassation court dismisses appeal on disciplinary sanction timeliness, upholding lower court's factual assessment of knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Bank's appeal against a disciplinary sanction imposed on an employee for alleged irregularities in loan advances. The lower court found the sanction timely because the bank had prior knowledge of similar issues in 2003 and 2005, despite the formal contestation occurring in 2006. The court held that the merit judge's evaluation of these factual circumstances regarding the principle of immediacy was not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, D.Lgs. 165/2001; Art. 10, comma 1, D.Lgs. 276/2003: The court of appeal's assessment of the timeliness of a disciplinary sanction based on the employer's prior knowledge of facts is a non-reviewable factual appreciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23179-2019 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO, PIETRO ICHINO; -ricorrente - contro DI PIETRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA N. 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA PRUDENTE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 922/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/01/2019 R.G.N. 339/2016;
Oggetto Sanzioni disciplinari Contestazione Tempestività R.G.N.23179/2019 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina, pronunziando sull’appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, confermava quest’ultima decisione, che, in accoglimento della domanda di Antonio Di Pietro, aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a detto lavoratore da Banca Antonveneta (costituitasi in prime cure, poi Banca Monte dei Paschi di Siena).
2. Premetteva la Corte territoriale: che il lavoratore, dipendente con la qualifica di funzionario all’epoca di Banca Antonveneta e avente l’incarico di Gestore Corporate, con inquadramento di quadro direttivo di 4° livello, aveva contestato in giudizio la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogatagli con nota ricevuta il 27.6.2007 a causa di irregolarità nella gestione delle anticipazioni effettuate sui SAL della RTI-CEC/INC s.r.l., raggruppamento temporaneo di imprese creato al fine di partecipare a gare di appalto indette dal Consorzio per le Autostrade Siciliane; che il lavoratore istante aveva sottolineato che aveva avuto la gestione del cliente solo nel periodo da luglio 2004, a seguito del cambiamento della struttura organizzativa della banca, e fino al dicembre 2004, allorquando la agenzia 1132 della Antonveneta era stata ceduta alla Banca Unipol, divenuta depositaria della RTI; che lo stesso nel ricorso aveva richiamato le proprie giustificazioni, già date in sede di risposte scritte ai rilievi e in occasione dell’incontro apposito, ove aveva dichiarato di non essere a conoscenza delle delibere del 21.2.2001, del 17.1.2002 e della lettera area legale del 6.3.2001, ed aveva contestato la legittimità della sanzione per violazione del principio di immediatezza e per difetto di proporzionalità; cheil primo giudice, rilevato che le irregolarità si riferivano all’arco temporale settembre-dicembre 2004, quanto alla prima contestazione, e febbraio-agosto 2005, quanto alla seconda contestazione, aveva ritenuto tali contestazioni carenti sotto il profilo del requisito dell’immediatezza.
3. Per quanto qui interessa, la Corte osservava che la complessità della struttura aziendale non poteva valere a giustificare la condotta datoriale, che nel caso in esame si contrassegnava chiaramente come una inerzia protrattasi almeno dall’epoca della visita ispettiva, risalente al novembre 2003, fino all’inizio dell’accertamento, nel maggio 2006, attraverso il quale si pervenne ad accertare i fatti addebitati al Di Pietro. 3.1. Secondo la Corte, inoltre, la situazione delle irregolarità nelle anticipazioni sui SAL, ripetutesi nel corso dell’anno 2004, quando il Di Pietro assunse l’incarico, non era addebitabile esclusivamente alla condotta di tale singolo lavoratore, poiché, come emerso chiaramente dalla lettera di contestazione del 26.9.2006, e ancor più da quella successiva del 5.12.2006, le irregolarità erano state poste in atto presso la dipendenza della banca e non dal solo Di Pietro, così confermandosi che la sofferenzasi era costituita in conseguenza della gestione delle anticipazioni, che era avvenuta nel tempo in maniera difforme rispetto alle direttive.3.2.
Sottolineava, ancora, che i fatti verificatisi dopo l’assunzione dell’incarico da parte del Di Pietro erano stati contestati solo in data 3.10.2006, riscontrandosi, cioè, in periodo di oltre un anno, che non aveva alcuna giustificazione legata alla complessità dell’accertamento, né con la particolare organizzazione aziendale, ma semmai con le variazioni e i passaggi da Antonveneta a Unipol.
4. Avverso tale decisione Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
5. L’intimato ha resistito con controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del suo ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. “violazione o falsa applicazione dell’art. 7 L. 300/70, anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.”. Secondo la ricorrente l’errore commesso dalla Corte territoriale risiede nell’aver ritenuto che “i fatti fossero riscontrati nella loro oggettività sia con l’ispezione del 2003, sia con le indicazioni date con le note del 2005 (carteggio del 15 febbraio 2005 e 30 settembre 2005”, così riconoscendo la “effettiva conoscenza” da parte della Banca dei fatti ascritti al Di Pietro a un momento antecedente rispetto a quello in cui gli addebiti sono stati effettivamente portati all’attenzione dell’organo preposto al potere disciplinare.1.1.
Per la ricorrente, inoltre, la Corte d’appello, nell’affermare che “nella specie difettasse il requisito della immediatezza della contestazione in considerazione del tempo trascorso rispetto ai fatti e tenuto conto della effettiva conoscenza da parte degli organi preposti”, è incorsa in errore, in quanto ha ritenuto rilevante ai fini della corretta valutazione della tempestività dell’esercizio disciplinare l’elemento dell’astratta conoscibilità e non già quello della effettiva conoscenza. 1.2. Infine, la Corte d’appello, pronunciandosi in difformità rispetto ai principi enunciati in sede di legittimità, aveva apoditticamente affermato che “i fatti che si sono verificati dopo l’assunzione dell’incarico da parte del Di Pietro sono stati contestati solo in data 3 ottobre 2006.
Si riscontra cioè un periodo di oltre un anno, che non ha alcuna giustificazione legata alla complessità dell’accertamento né con la particolare organizzazione aziendale”.
2. Tale censura è priva di fondamento.
3. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281;
Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542).4. Ebbene, diversamente da quanto assume la ricorrente, la Corte distrettuale non ha ricondotto la “effettiva conoscenza” dei fatti specificamente addebitati all’attuale controricorrente a un momento antecedente rispetto a quello in cui gli stessi addebiti erano stati effettivamente portati all’attenzione dell’organo preposto al potere disciplinare. 4.1. Invero, come ben risulta dalla completa motivazione della sentenza impugnata (già sintetizzata in narrativa), la Corte di merito anzitutto ha avuto ben presente quale fosse il complessivo arco temporale delle condotte specificamente ascritte al Di Pietro, e cioè, in parte, da settembre a dicembre 2004 e, in altra parte, da febbraio ad agosto 2005. 4.2.
E la chiara ratio decidendi della stessa Corte consiste piuttosto nell’aver considerato che, tenendo conto delle emergenze dell’ispezione del novembre del 2003, in cui già si era rilevato che “parecchi SAL erano stati anticipati pur in mancanza della firma dell’ingegnere capo del Consorzio Autostrade”, la banca aveva la sicura possibilità di conoscere che analoghe irregolarità si erano semplicemente “poi ripetute nel corso dell’anno 2004 quando il Di Pietro assunse l’incarico”, ed erano state poste in essere non solo da lui. 4.3.
La Corte, inoltre, ha considerato che “L’analisi delle sofferenze venne fatta soltanto nel maggio 2006 e ciò nonostante i fatti fossero stati riscontrati nella loro oggettività sia con l’ispezione del 2003, sia con le indicazioni date con le note del 2005 (carteggio del 15 febbraio 2005 e 30 settembre 2005)”. 4.4. Ed è in base a tal genere di rilievi fattuali che si è ritenuto ingiustificato il periodo di oltre un anno trascorso tra gli ultimi fatti addebitati al dipendente (di agosto 2005) e la nota di contestazione disciplinare pervenuta a quest’ultimo il 3 ottobre 2006.
5. Le argomentazioni della ricorrente, per contro, si fondano su un accertamento fattuale diverso da quello operato dalla Corte di merito (cfr. in particolare pagg. 15-17 del ricorso per cassazione).
6. Ora, ribadito che la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’immediatezza della contestazione disciplinare è riservata al giudice del merito (v. anche Cass. n. 11583/2018), si è nella specie in presenza di apprezzamento di circostanze fattuali non sindacabile in questa sede di legittimità, tanto più che la decisione gravata non ha formato oggetto di censure sul piano motivazionale.
7. La ricorrente, quindi, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell