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Decreto — n. 14640/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares process extinct due to joint withdrawal by both parties under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 14640/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinct following a joint withdrawal by both the appellant and the respondent. The parties explicitly renounced their claims and defenses, leading the court to apply articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the litigation was terminated without a substantive judgment on the merits of the dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When both parties in a civil proceeding jointly withdraw their claims and defenses, the court must declare the process extinct, terminating the litigation without addressing the underlying merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal process extinction Code of Civil Procedure party autonomy termination of litigation civil procedure appellant and respondent fine del processo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

o nella causa vertente tra: AEQUA ROMA S.P.A. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Benincasa, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro MISCIO MICHELE, ra ppresentata e difesa dall’Avv. Fabio Santoro, domicilio digitale e dall’Avv. Vincenzo Cellamare, domicilio digitale: ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.4249-2021 della Corte d’Appello di Roma , depositata il 18.01.2022 , N.R.G. 213-2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia congiunta di parte ricorrente e controricorrente ecomunicazionedella stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 21.5.2024 Il Presidente Antonio Manna