Cassation court allows appeal dismissal due to procedural nullity regarding notification of appeal documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the University's appeal against the Second Instance Court's dismissal of the lower court's judgment. The University argued that the Second Instance Court erred in finding the appeal procedurally inadmissible because it had not properly notified the appeal and hearing decree to the opposing party. The court ruled in favor of the University, holding that the appeal was validly notified via electronic means and that the Second Instance Court failed to consider the electronic records proving timely delivery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 415, Art. 435 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is not inadmissible if the appellant constitutes themselves by depositing analog copies of documents proving electronic notification, as there is no obligation to notify electronically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35362/2019 R.G. proposto da : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro SCHIFIO GIOVANNI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2829/2019 depositata il15/05/2019, RG 5488/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024dal Consigliere IRENE TRICOMI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2829 del 2019, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, nei confronti di Giovanni Schifio , avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli.
2. Il giudice di secondo grado ha affermato che l’appellante non aveva provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza e non aveva documentato ilmotivo idoneo a giustificare la scelta di richiedere la notifica dell’appello solo alla prima udienza.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Amministrazione prospettando un motivo di ricorso. 4.Controparte è rimast a intimat a. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 415 e dell’art. 435, cod. proc. civ., art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la sentenza è erronea laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che esso appellante non avesse provveduto a notificare alla controparte il proprio ricorso in appello e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
Ed infatti, espone l’Amministrazione, dall’esame degli atti di causa e in particolare del fascicolo telematico dell’appello era evincibile che l’Università aveva provveduto alla notifica del ricorso e del decreto in data 30 novembre 2016 e aveva provveduto a dare prova dell’intervenuta notifica mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC in data 5 gennaio 2018, prima che si svolgesse l’udienza di discussione.2. Il motivo è fondato e va accolto. Come questa Corte ha già affermato, l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1- bis, della legge n. 53 del 1994 (Cass., n. 17711 del 2023, n. 981 del 2023).
La Corte d’Appello nel dichiarare l’improcedibilità dell’appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, attesa la mancanza di riscontro nella sentenza rispetto alle risultanze del fascicolo telematico.
3. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa