Civil appeal dismissed due to parties' joint withdrawal and successful conciliation of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint declaration of withdrawal by both parties. This withdrawal resulted from a successful conciliation reached between the employer and the employee regarding superior duties and salary differences. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no unified contribution doubling applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When parties jointly withdraw from proceedings following conciliation, the process extinguishes without need for further adjudication or application of contribution doubling rules.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16373/2022 proposto da: ARSAC – Gestione Stralcio A.R.S.S.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in Romapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Massimo Cundari, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Pietro BASILE, domiciliat o ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv.
Pina Scigliano, che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 348/2022 della CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/4/2022; Oggetto Pubblico Impiego. Mansioni superiori. Differenze retributive. R.G.N.16373/2022 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 / 5 /202 4 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato i difensori de l le parti ha nno depositato congiunta dichiarazione di rinuncia al giudizio , con richiesta di estinzione del processo, in esito alla conciliazione della lite intervenuta come da atto prodotto unitamente all’istanza di estinzione; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di