Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond within 40 days of proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant, Gian Piero Bianco, had not responded to the proposal to define the judgment, while the respondent, Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale, did not contest the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without any disposition on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following a proposal to define the judgment results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorsoiscritto al n. 8438/2023 R.G. proposto da: GIAN PIERO BIANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Chiesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso la sentenza n. 136/2022, pubblicata il 4/10/2022, della Corte di appello di Cagliari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di lite in assenza del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in R