Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court of Catania's judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, ST Microelectronics S.r.l., had not requested a decision on the proposed settlement within the required timeframe, while the respondent, Antonio Giuseppe Motta, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19654/2022 R.G. proposto da: ST MICROELECTRONICS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O MOTTA ANTONIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferlito e Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura sul foglio separato in calce, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 107/2022, pubblicata il 14/2/2022, della Corte di appello di Catania, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso