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Decreto — n. 14594/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 14594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. Antonio Vinci, represented by Renato Chiesa, did not respond to the proposal to close the proceedings, while the respondent, Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale, had no further arguments to present. Relying on Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation, leading to the automatic termination of the case without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposed judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal failure to respond statutory time limit proposed judgment extinction of proceedings spese di difesa anticipo delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di lite in assenza del controricorrente.
art. 380- bis c.p
123/2022, pubblicata il14/9/2022, della Corte di appello di Cagliari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7104/2023 R.G. proposto da: ANTONIO VINCI, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Chiesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 123/2022, pubblicata il14/9/2022, della Corte di appello di Cagliari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di lite in assenza del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.Così deciso in Ro