Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. IBM Italia S.p.A. had filed the appeal, but no request for a ruling was submitted after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to declare the appeal renounced and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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DECRETO sul ricorso iscritto al n.22759/2022 R.G. proposto da: IBM ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa anche disgiuntamente da gli avvocati Luca Matteo Daffra e Luca Montesarchio, con domicilio digitale Pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- CONTRO SMARRAZZO ROBERTA, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, con domicilio digitale pec come da registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 102/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANOpubblicata in data 30/3/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi. Così deciso in Roma