Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Unicredit S.p.A., had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the respondent, Claudio Perna, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, necessitating the declaration of the judgment's extinction and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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DECRETO sul ricorso iscritto al n.5733/2023 R.G. proposto da: UNICREDIT s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Florio , Fabrizio Daverio nonché dall’avv. prof. Vincenzo Ferrante, con domicilio digitale Pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- CONTRO PERNA Claudio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Lupi , Massimo Compagnino e Paolo Panariti, con domicilio digitale pec come da registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 900/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANOpubblicata in data 23/12/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma