Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the appeal against the Rome Court of Appeal's judgment. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16885/2019 R.G. proposto da: FORMEZ P.A. Centro Servizi, Assistenza, Studi Formazione per l’ammodernamento della P.A., rappresentat a e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O GIACCHERI RAFFAELLA+ALTRI, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo de Marchis Gomez, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, n. 3043/2018, pubblicata il 22/11/2018;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in