Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and incorrect case value assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Maurizio Morini's appeal inadmissible, dismissing his request to overturn the lower court's rejection of his public service tenure claim. Morini argued that the appellate court erred in calculating litigation costs and applying forensic compensation parameters, but failed to present new arguments or adequately refute the territorial court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated existing grievances without sufficient justification, leading to the dismissal of the case and an order for Morini to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; D.M. n. 55/2014: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the lower instance without new evidence or adequate refutation of the court's reasoning, and if the claimed case value does not align with the actual relief sought.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3332-2023 proposto da: MORINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 276/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 83/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3332/2023 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC - che, con sentenza del 9 dicembre 20 22, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dalTribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da Maurizio Morini nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, avente ad oggetto il riconoscimento per l’intero, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato prima dell’immissione in ruolo, riconosciutogli solo per un anno ed un mese di anzianità nonostante avesse prestato servizio a tempo determinato dal 2000 al 2007, con la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del corrispondente trattamento economico maturato dal 2000 al 2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’ammissibilità del gravame proposto dal Morini ma l’infondatezza nel merito della pretesa da questi azionata per non poter essere incluso nell’anzianità valutabile ai fini della ricostruzione della carriera l’insegnamento prestato presso la scuola paritaria, né quello pur reso nella scuola statale ma prestato in assenza del titolo di studio prescritto , conseguendone l’inconfigurabilità della discriminazione denunciata ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la legittimità della statuizione in ordine alle spese di lite fondata sul criterio della soccombenza; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il Morini, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, le Amministrazioni intimate;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’erroneità della statuizione in punto spese di lite per non aver disposto la compensazione con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, il ricorrente, in via subordinata, imputa alla Corte territoriale l’erronea applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi; - che il primo motivo si rivela inammissibile, risolvendosi nel riproporre qui le argomentazioni già prospettate in sede di gravame e fondate sui contrasti ancora in essere nella giurisprudenza di merito, senza adeguatamente confutare le ragioni su cui la Corte territoriale ha basato la propria pronunzia, date dal consolidarsi presso le Corti superiori, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte di Cassazione, dell’orientamento opposto a quello sostenuto dal ricorrente; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, non dando il ricorrente adeguatamente conto dell’effettivo valore della causa (fermo restando che il valore indicato pari ad euro 5.000,00 non trova riscontro nel petitum della causa, più coerente con l’attribuzione di un valore indeterminabile, con riferimento al quale i parametri applicati risultano pienamente corrispondenti al D.M. n. 55/2014 nelle voci considerate calcolate ai valori medi) e così della correttezza dei parametri invocati; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma