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Sentenza — n. 14489/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeal on pension recalculation, ruling ten-year prescription applies to non-liquid social benefits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14489/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Defense's appeal against a Milan Court of Appeal ruling that recognized a pension recalculation for terrorism victims. The Ministry argued the five-year prescription period applied, while the lower court held the ten-year period governed due to the non-liquid nature of the benefit. The court affirmed that such social benefits remain non-liquid until full administrative liquidation, thereby extending the prescription term to ten years under the 1935 decree.

Regesto Legislator

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Art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935; Prestazioni assistenziali non liquide si prescrivono in dieci anni, non in cinque, anche dopo parziali pagamenti estintivi.

Parole chiave

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prescription period social benefits non liquid debt ten year term pension recalculation terrorism victims administrative liquidation ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
n.23300 del 2016e numerose successive conformi) e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935.
art. 1282 c.c
292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22753 del 2018
Cass. n. 23300 del 2016
Cass. 23 giugno 1992 n. 7661
E’ stato anche precisato che il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la «illiquidità» del credito alla parte residua (cfr., con specifico riferimento alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n.
Cass. 1° aprile 1993 n. 3933
Cass. 7 maggio 1993 n. 5289
Cass. 14 gennaio 1998 n. 292
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5826-2019 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro D'ALESSANDRO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA; Oggetto R.G.N.5826/2019 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 1539/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 478/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato EMANUELE FEOLA; udito l'avvocato ANDREA BAVA. FATTI DI CAUSA 1. L a Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe trascritta, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto di D’Alessandro Giuseppe al ricalcolo dell’assegno vitalizio dovuto alle vittime del dovere nella misuraaggiornata di euro 500,00 introdotta per le vittime del terrorismo dall'art. 4, co.238, legge n.350/2003; ha ritenuto, inoltre, la prescrizione non maturata,per i ratei scaduti al momento del provvedimento di riconoscimento della provvidenza (4.7.2011) ematurata, quanto ai ratei successivi al decreto di liquidazione, la prescrizione quinquennale per le differenze dal 4.7.2011 al 6.12.2011.

2. Ricorre avverso tale sentenza il Ministero della difesa, con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, Giuseppe D’Alessandro, ulteriormente illustrato con memoria.3. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso .

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’unico motivo del ricorso svolto dalla difesa erariale, nel profilo di plurime violazioni di legge, investe, esclusivamenteil tema della prescrizione della prestazione riconosciuta all’attuale parte intimata, da ritenere quinquennale, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito.

5. Ebbene, questa Corte ha già affermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (fra le prime, Cass.n. 22753 del 2018, Cass. n.23300 del 2016e numerose successive conformi) e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935.

6. E’ stato anche precisato che il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la «illiquidità» del credito alla parte residua (cfr., con specifico riferimento alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

8. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato Andrea Bava, per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato Andra Bava. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre Il Consigliere estensore Il Presidente Rossana