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Decreto — n. 14454/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn and orders appellant to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 14454/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. The appellant, INPS, failed to request a decision within the statutory forty-day period after being notified of the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: Failure to request a decision within the prescribed period following a settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement proposal extinction of proceedings litigation costs civil procedure code waiver of right INPS appeal riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1604/2020, pronunciata da lla CORTE D'APPELLO NAPOLI RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31761/2020,proposto da INPS, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO e LELIO MARITATO - r icorrente - contro D’ABUNDO ANIELLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOACCHINO CELOTTI - controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1604/2020, pronunciata da lla CORTE D'APPELLO NAPOLI RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 900,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ro