Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual findings on dependency proof in pension case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant could not challenge the lower court's factual finding regarding the lack of proof of dependency. The appellant argued violations of various laws, but the court determined these were improper attempts to re-litigate the concrete evidence of economic dependence. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the pension claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter ult. co. c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible when it attempts to challenge the factual assessment of evidence regarding dependency, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26012-2020 proposto da: BOCCADAMO ANTONIO SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TONY LUIGI DE GIORGI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/05/2020 R.G.N. 215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’8.5.2020, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Antonio Salvatore Boccadamo volta a conseguire la pensione di reversibilità sulla pensione diretta Oggetto Pensione di reversibilità, vivenza a carico R.G.N.26012/2020 Cron.
Rep. Ud.26/03/2024 CC del padre per non esservi prova della vivenza dell’istante a carico di quest’ultimo; che avverso tale pronuncia Antonio Salvatore Boccadamo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS è rimasto intimato; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i quattro motivi di censura, il ricorrente denuncia rispettivamente violazione dell’art. 13, r.d.l. n. 636/1939, dell’art. 30 Cost., dell’art. 147 c.c. e degli artt. 315-bise 316- bisc.c. per avere i giudici di merito ritenuto che non vi fosse prova della sua vivenza a carico del genitore; che i motivi sono inammissibili, proponendosi all’evidenza (e ad onta del riferimento a presunte violazion i di legge) di veicolare una censura all’accertamento di fatto concernente il difetto di prova in concreto della dipendenza economica dell’odierno ricorrente dal genitore defunto, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo dell’omesso esame circa un qualche fatto decisivo, vertendosiin specie in ipotesi di doppia conforme e operando dunque la preclusione di cui all’art. 348-terult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisd