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Decreto — n. 14445/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14445/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14445/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 31663-2020, proposta da INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO -ricorrente - contro PARADISI ELEONORA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall’avvocato PASQUALE PERTICARO -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 85/2020, pronunciatadalla CORTE D ’ APPELLO DIPERUGIA.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14445/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 85/2020, pronunciatadalla CORTE D ’ APPELLO DIPERUGIA.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento domanda tardiva di ricusazione intervenuta prescrizione diritto di ottenere una decisione rinuncia al dibattimento orale inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 31663-2020, proposta da INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO -ricorrente - contro PARADISI ELEONORA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall’avvocato PASQUALE PERTICARO -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 85/2020, pronunciatadalla CORTE D ’ APPELLO DIPERUGIA.

RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte -2 - ricorrente e in favore della parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.