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Ordinanza — n. 14440/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal via withdrawal; both parties mutually renounce litigation regarding employment status dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14440/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after both the appellant and the appellee mutually renounced their respective appeals. The underlying dispute concerned whether a journalist had a subordinate employment relationship or a collaborative contract with Ansa, with the lower court previously ruling in favor of the employee. The court ruled that the mutual withdrawal satisfies the conditions for extinction under civil procedure law, rendering further procedural steps unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties in a civil proceeding mutually renounce their appeals or counterclaims, the proceedings are extinguished without the need for a formal ruling on admissibility or merits, and no court costs are assigned.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code employment status dispute journalist contract classification segreto professionale dei giornalisti contratto di sponsoring rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21265-2019 proposto da: ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio degli avvocati MANLIO ABATI, CRISTIANO ANNUNZIATA che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro LONGONI PAOLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MATERA, VINCENZO CESARE FERRARI; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 3785/2013; Oggetto Estinzione del processo R.G.N.21265/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di Paolo Giovanni Longoni e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che tra il predetto e la società Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. si è svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 17 maggio 2004; ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica di corrispondente, ai sensi dell’art. 12 c.n.l.g. ed ha condannato la società all’immediato ripristino del rapporto, al pagamentodelle differenze retributive maturate dal 17.5.2004 al 31.5.2010 e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla messa in mora fino alla pronuncia della sentenza d’appello.

2. La Corte territoriale ha premesso che il Longoni il 17.5.2004 ha sottoscritto con l’Ansa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato con cui ha assunto l’incarico di fornire “alla società segnalazioni e/o informazioni su avvenimenti che si svolgono a Monza e in Brianza” e che il rapporto è cessato su iniziativa della società in data 31.12.2010. Ha accertato, in base agli elementi istruttori raccolti, che nel corso degli anni il giornalista ha fornito alla società unna grandissima mole di notizie e articoli sugli argomenti più disparati, relativi alla zona di competenza (secondo i dati forniti dalla società, n. 2940 notizie utili, con una media complessiva di 37 notizie mensili); che egli era l’unico corrispondente Ansa da Monza e dalla Brianza; che almeno il 50% dei servizi è stato realizzato su richiesta dell’Agenzia, che spesso dava disposizioni sulle modalità di realizzazione del servizio, indicando chi intervistare o quali aspetti del problema approfondire e che talvolta l’Agenzia gli affiancava un redattore della sede di Milano; che l’Agenzia poteva contare sulla costante disponibilità del collaboratore che, secondo il contratto, aveva l’obbligo di comunicare eventuali impedimenti con congruo preavviso.

3. Per la cassazione della sentenza l’Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Paolo Giovanni Longoni ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo nonché ricorso incidentale condizionato. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Preliminarmente, si dà atto che la società Ansa –Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop ha depositato atto di rinuncia al ricorso e i signori Maria Russino, Olivia Paola Longoni e Federico Longoni, eredi di Paolo Giovanni Longoni, hanno rinunciato al ricorso incidentale. Le rinunce sono state reciprocamente accettate.

6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.

7. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta