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Decreto — n. 14429/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously engaged in litigation regarding a dispute originating from the Second Instance court in L'Aquila, with the appellant represented by Marco Femminella. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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extinction of proceedings settlement proposal statutory time limit renunciation of appeal costs allocation Cassation procedure silence as waiver ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31522/2020 R.G. proposto da: ISOLINA ZACCAGNINI, LEONARDO FABIO D’ORTONA, YURI HASBLEIDY D’ORTONA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Femminella con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro LUCIANO MARULLO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Perdichizzi e Antonio Fiamingo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuela Minutolo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 1277/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di L’AQUILA.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida - in favore di ciascuna parte controricorrente - in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.