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Ordinanza — n. 14413/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly applied law to facts without re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14413/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court improperly re-evaluated factual evidence regarding job classification. The appellant argued for a different categorization based on specific duties, but the court found the lower court's three-step analysis of facts, qualifications, and contract norms was logically sound and properly motivated. Consequently, the appeal was dismissed because it attempted to substitute the appellate court's factual findings with a new assessment, violating the principle that cassation reviews only legal application, not facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2 legge n. 190/1985; The appeal alleging violation of law is inadmissible when it effectively seeks a re-evaluation of factual findings already established by the court of first instance, as such appeals cannot transform the review of legality into a new assessment of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law re-evaluation of facts judicial review limits job classification norms impugnabilità della decisione di rinvio azione di contestazione della graduatoria procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 2 della legge n. 190/1985
3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 190/1985 e degli artt.
Art. 82 CCNL
Art. 93 CCNL
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28284/2009
Cass. n. 8589/2015
Cass. n. 18943/2016
Cass. S.U. n. 34476/2019
Cass. n. 15568/2020
Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass. n. 20814/2018
Cass. n. 21640/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30646-2019 proposto da: AMATO CARMELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CANTAVENERA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 141/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 306/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto MANSIONI SUPERIORI R.G.N.30646/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Gela di rigetto delle domande proposte da Carmelina Amato contro Riscossione Sicilia, dirette a: “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all’attribuzione della categoria di Quadro QD1 1 livello retributivo ai sensi ed effetti dell’art. 82 CCNL ed art. 35 CIA per le mansioni superiori disimpegnate senza soluzione di continuità dal 2008 al luglio del 2009 presso la Concessione di Caltanissetta.

Conseguentemente, ordinare alla Società Riscossione Sicilia S.p.A. di inquadrare la ricorrente nella Area Quadro QD1 a far data 1 gennaio 2009 o quell’altra data che il giudice dovesse riconoscere ed a corrisponderle le consequenziali differenze retributive e quant’altro spettante per legge o contratti”; 2.avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la dr.ssa Amato con unico complesso motivo; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza odierna; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 190/1985 e degli artt. 82 e 93 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate, applicato al rapporto, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.; sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente optato per una lettura atomistica della figura di quadro direttivo, prescindendo dal tenore complessivo della declaratoria contrattuale, che annette al suo interno varie tipologie di mansioni, mentre, applicando correttamente la norma di legge (art. 2 della legge n. 190/1985) e la norma contrattual-collettiva (art. 82 CCNL), sulla scorta delle funzioni concretamente disimpegnate, desumibili dall’ ordine di servizio del 7.10.2019 e dalle dichiarazioni rese dal teste Nola, la Corte distrettuale avrebbe dovuto concludere per la riconducibilità delle mansioni espletate dall’odierna ricorrente alla declaratoria di cui all’art.82 del CCNL, con conseguente accoglimento delle domande contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado; 2.il motivo non è ammissibile; 3.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (così Cass. n. 28284/2009; tra le molte successive conformi, v.

Cass. n. 8589/2015, n. 18943/2016); 4.nel caso di specie, tale procedimento trifasico è stato svolto e adeguatamente motivato sulla base di elementi probatori congrui e conseguenti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, ed in rapporto alle declaratorie ed esemplificazioni della normativa contrattuale collettiva applicata al rapporto (cui rinvia l’art. 2, comma 2, legge n. 190/1985), riportate nella motivazione e debitamente raffrontate con le risultanze istruttorie testimoniali e documentali; 5.nel criticare tale motivazione relativa allo sviluppo del procedimento trifasico nel caso concreto, in realtà il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilmente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr.

Cass. S.U. n. 34476/2019), rivalutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo o terzo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 21640/2023); 6.nella sentenza gravata si è invero specificato che mancava il presupposto del coordinamento di un certo numero di unità richiesto dalla norma contrattuale collettiva secondo l'originaria allegazione e che, inoltre, in ogni caso non era stato provato lo svolgimento di compiti propri del Direttore di linea operativa; 7.il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 8.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n