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Ordinanza — n. 14327/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects inclusion of variable performance bonuses in fixed salary for public sector inquadramento.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14327/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Ministry's appeal against a lower court ruling regarding public sector salary classification. The Ministry argued that variable performance bonuses lack the fixed and continuous nature required by law to be included in the base salary calculation. The court agreed, noting that such payments depend on uncertain annual evaluations and discretionary funding, making them inherently variable rather than fixed. Consequently, the lower court's decision to include these amounts was overturned, and the request to add the 'improvement treatment' to the personal allowance was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 26 octies, d.lgs. 165/2001; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: Variable performance bonuses lacking fixed and continuous characteristics cannot be included in the base salary for public sector inquadramento.

Parole chiave

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public sector salary variable performance bonus fixed and continuous inquadramento retributivo trattamento migliorativo Corte di Cassazione public administration law trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 26 octies, d.lgs. 165/2001
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande proposte dichiarando il diritto dei ricorrenti al riconoscimento nella determinazione dell’assegno ad personamriassorbibile delle voci, ritenute fisse e continuative in base al comma 26 opties dell’art. 14 del d.l.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
A tanto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20544/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ICE - AGENZIA PROMOZIONE ALL’ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE ITALIANE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende, ope legis; -ricorrenti - contro ADORNATO GIORGIO, AIMERITO LAURA, ALFANO DANILA, AMICONE CELESTINO, AURELI ALESSANDRO, BAGLI FRANCESCA, BAGLIONI EMANUELE, BALDACCHINO ROSARIA, BANCHINI MARINA, BANCHINI PATRIZIA, BARBERI LAURA, BARP TERESA, BARTOLOMEI FRANCO, BASILIETTI LUCIANA, BATTAGLIA Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere - Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere - Dott. DARIO CAVALLARI - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego –passaggio da ICE a MISE –trattamento economico RGN 20544/2022 Pag.MARIA LUISA, BELLUSCI PAOLA, BERGONZANI LARA, BERNARDINI MIRELLA, BETTI SERENELLA, BIAGI DANIELA, BIFULCO GIOVANNI, BISCEGLIA FRANCESCA, BOGGIAN SONIA, BOLOGNA ROSARIA, BOMBA FABIO, BOTTALLI PAOLA, BUCCI ANNA RITA, BUONOCORE ROSA, BUTTARELLI SILVIA, CAFAGNA ANNA, CANALE ANTONIO, CAROCCI CLAUDIA, CASTELLANI MARTINO, CASTELLI ANNA CRISTINA, CATARCI MILENA, CECATI ANGELO, CECCARELLI LORIANA, CELAURO IRENE, CHIAPPINI CARPENA GIOVANNA, CIRANDA MARTA, CONDEMI ENRICO, CORINALDESI ANTONELLA, CORRADINI TONY, COSTANTINI FABIO, CRISTIANO MARGHERITA, DE PACE MARIA GISELLA, DE TOMMASI MAURO, DEGL’INNOCENTI MASSIMO, DI CARLO SANDRA, DI DIO CINZIA, DI GENNARO ANNA MARIA, DI GIACINTO AUGUSTO, DI GIANDOMENICO MASSIMO, DI GUARDO PATRIZIA, EVANGELISTI GIORGIA, EVANGELISTI ROSSELLA, FALSI FRANCESCA, FABRIANI PATRIZIA, FASCETTI PATRIZIA, FEDELE PATRIZIA, FELICI MONICA, FERRI ALESSANDRA, FIACCADORI GIANNI, FIDANZA PATRIZIA, FRANCISCHELLI MARIA TERESA, GAGLIONE GIANCARLO nella qualità di erede di MUCCI MARANO ANNA, GALANTE FRANCESCO, GASPERI BARBARA, GENTILE LUCA, GIGLIOFIORITO MARIA PIA, GILLI MARIA, GOBBI TIZIANA, GOZZOLI PAOLO, GRANARA LAURA, GRECO ALESSANDRO, GROSSI ROSETTA, INNAMORATI FRANCA, LA DUCA ALESSANDRA, LANZA FRANCESCA ROMANA, LANZI MARIA GRAZIA, LATTARO SAMANTHA, LAURI LAURA, LIBERATI NORMA, LOCCIONI ANNA MARIA, LUCARELLI ANTONIO, MANAGO’ PATRIZIA, MANDOLINI CRISTINA, MANGIALVORI SABRINA, MARCARINO ALESSANDRA, MARCHIONNE CATERINA, MARUCCI ANTONELLA, MARZOLI SERENELLA, MATTIELLO ANDREA, MAURI FRANCESCA, MENSURATI MONICA, MERLINO MARIA ELISABETTA, MILELLA STEFANIA, MOSCOVINI DANILO, MOTTA MAURIZIO, MUROLO ADELE, MUSUMECI GABRIELLA, NUCCI FULVIA, OLIVA GIUSEPPE, ORSINI MARIO, PACE STEFANO, PACIARELLI MADDALENA, PAGNINI FRANCESCO, PALLANTE ANNA, PARISI PAOLO, PASCHETTA ARMANDO, PATTELLI ANNAMARIA, PECCI MARIA RITA, PERROZZI GIADA, PETRUCCI DI VACONE E DI SIENA EDITH, PICARIELLO SIGNORI MATTEO, PIEROTTI CRISTINA, PIRAS FAUSTINA, POLITI SANDRO, PORSIA SAMUELE, PRIORI PATRIZIA, RESTANTE SILVIA, RICCIARDI ANGELA, SABELLICO MARIA ANTONIETTA, SACCONE BRUNELLA, SALAZAR ELISA CATERINA MARIA, SANSONI VIVIANA, SCELSA ELISA, SCOGNAMIGLIO MARINA, SEGATO LORELLA, SMARGIASSI AUGUSTA, SOLDINI MICAELA, SPADA MIRIAM, RGN 20544/2022 Pag.TATA GIUSEPPA, TILLI FRANCESCA, TONUS MONICA, TROMBINI CRISTIANA, TURCO PIETRO, VALIANI ALESSANDRA, VARRAZZA FILOMENA, VELOCCIA ELISABETTA, VENTRESCA ANTONIO, VERNA MARCO, VIVIANO TIZIANA, WAPPNER RAFFAELLA, ZUCCONI RICCARDO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchécontro APOLLONIO MAURO, AUTUORI SIMONA, BARBERI ENRICO, BERNESCHI PAOLA, BLANDOLINO FLORINDO, BRUNO CINZIA, CARDUCCI SABINA, CARLETTI ALESSANDRA, CATANIA GIANFRANCO, CIPOLLITTI MANUELA, CIRAOLO ROSSANA, CORRADO DOMENICA, COSTANTINO CECILIA, D’ALESSIO MARIA, D’AMBROSIO MARIA PIA, DE MEIS ANNA MARIA, DODDATO GIUSEPPE, FALANGA ANNA, FERRARI CARLO, GENCARELLI ANNALISA, GIANNATTASIO LEONARDO, GIANNINI FRANCA, LISI PAOLA, LORETTI GIANNI, MANSI MARIO, MASSI MARIA MADDALENA, MONACO CINZIA, MORO MARIA PIA, NOBILI LUCA, PAOLOZZI ALBERTO, PASSERINI ALESSANDRA, PICISTRELLI MARIA RITA, PINTUS MARCO, POLEGGI SONIA, PULERI FIORELLA, QUATTROCCHI ANDREA, QUATTROCCHI PAOLO, RINALDI GUIDO, ROMANINI SERGIO, TRUNZO CARMELITA, VALENTE ROBERTA, VALERIANI PAOLA; -intimati- avverso la sentenza n. 315/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 1939/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA. avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 315/2022 RILEVATO CHE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma i controricorrenti e intimati di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del soppresso Istituto per il Commercio Estero (ICE) e di essere poi transitati alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010, avevano lamentato, per quanto qui rileva, che, pur prevedendo la disciplina del predetto passaggio la conservazione del trattamento retributivo in godimento in tutte le sue voci fisse continuative, il Ministero aveva escluso ai fini della RGN 20544/2022 Pag.determinazione dell’assegno ad personamil “trattamento migliorativo dei servizi” ed aveva altresì erroneamente valutato il trattamento espressamente previsto come “assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile” in godimento ai dipendenti ex ICE assunti in data antecedente all’1/1/1998 (che non andava riassorbito ma considerato quale trattamento ormai immutabile e quindi quale RIA).

2. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande proposte dichiarando il diritto dei ricorrenti al riconoscimento nella determinazione dell’assegno ad personamriassorbibile delle voci, ritenute fisse e continuative in base al comma 26 opties dell’art. 14 del d.l. n. 98/2011, del trattamento migliorativo dei servizi, buoni pasto/indennità di mensa, benefici socio-assistenziali, come quantificate in ricorso, per ogni anno dal 1° gennaio 2013.

3. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione delle Amministrazioni, limitata il riconoscimento nella determinazione dell’assegno riassorbibile della sola voce “trattamento migliorativo dei servizi” e condannava le appellanti a corrispondere a ciascuno degli appellati le differenze come quantificate nel ricorso di primo grado. Riteneva che tale voce, pur essendo prevista nel contratto del Comparto EPNE come voce del trattamento economico accessorio, tuttavia non perdeva non solo il carattere retributivo ma anche il carattere continuativo e predefinito e come tale possedeva tutti i caratteri previsti dall’art. 14, comma 26 octies del d.l. n. 98/2011.

4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso l’ICE e il MISE con due motivi.

5. Hanno resistito con due separati controricorsi i dipendenti indicati in epigrafe.

6. Sono rimasti intimati gli altri dipendenti pure indicati in epigrafe.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado formulata dai controricorrenti. 2.L’eccezione è destituita di fondamento e merita di essere rigettata. RGN 20544/2022 Pag.La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 315/2022 è stata pubblicata il 2 marzo 2022 e l’Amministrazione ha notificato il ricorso per Cassazione in data 2 settembre 2022 all’avv.

Damizia, difensore delle parti costituite in primo grado e non costituite in appello. La predetta notifica era dunque nulla (e non inesistente) in quanto eseguita presso il difensore domiciliatario delle controparti per il giudizio di primo grado presso il quale queste ultime avevano eletto domicilio (, sussistendo un collegamento tra professionista, parte e affare) con la conseguenza che tale nullità è senz’altro sanata dalla successiva costituzione in giudizio, ferma restando la possibilità di una rinnovazione, spontanea o su disposizione della Corte di Cassazione (si veda in tal senso Cass. 8 marzo 1999, n. 1944 del 08/03/1999;

Cass. 22 novembre 2000, n. 15082; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22529; Cass. 18 giugno 2008, n. 16578; Cass. 21 luglio 2021, n. 20840).

3. Sempre in via preliminare, va esclusa la tardività della notifica per pubblici proclami exart. 150 cod. proc. civ. (autorizzata dalla Prima Presidente). Innanzitutto, non vi è un termine legislativamente previsto per chiedere tale notifica. Poi la difesa delle Amministrazioni ricorrenti, vista la nullità della notifica del ricorso effettuata in data 2 settembre 2022, si è prontamente attivata ed ha chiesto tale autorizzazione il 14 settembre 2022, autorizzazione disposta in data 4 novembre 2022, provvedendo alla successiva notifica per pubblici proclami a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Annunzi Giudiziari) del 1° dicembre 2022. La difesa erariale si è attivata tempestivamente e spontaneamente per sanare la nullità della notifica e, in ogni caso, nel termine di tre mesi dalla prima notifica nulla secondo le indicazioni fornite dalla S.C. (cfr. Cass. 20 novembre 2019, n. 30241).

4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. normativo 2006-2009 relativo al personale non dirigenziale del Comparto EPNE, degli artt. 14, comma 26 septiese octies del d.l. n. 98/2011 nonché artt. 30 e 45 del d.lgs. n. 165/2001. Censurano la sentenza impugnata per aver errato nel qualificare giuridicamente la voce “trattamento migliorativo servizi” quale “fissa e continuativa” ricomprendendola nell’ambito del trattamento economico di RGN 20544/2022 Pag.provenienza, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam al momento del passaggio di dipendenti. Assumono che, oltre a non esservi certezza nell’an della spettanza del “trattamento migliorativo servizi”, in ogni caso vi era incertezza nel quantum, non essendo la premialità predefinita e fissa nel suo effettivo ammontare.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 26 octies del d.l. n. 98/2011. Censurano la sentenza impugnata là dove ha individuato, ai fini della quantificazione del “trattamento migliorativo servizi”, l’importo individuato nel ricorso introduttivo proposto dagli odierni intimati e non quanto concretamente percepito da ciascun dipendente al momento del trasferimento.

6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

7. A fronte di più ampie domande di cui ai ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, la questione ancora controversa, posta dal presente ricorso, attiene alla determinazione del trattamento economico in godimento degli odierni intimati al momento del passaggio dal soppresso ICE all’ICE-Agenzia e al Ministero dello Sviluppo Economico. Nella specie, le Amministrazioni ricorrenti censurano la sentenza della Corte capitolina nella parte in cui ha ricompreso nel trattamento economico di provenienza (e segnatamente, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam) la voce “trattamento migliorativo servizi” qualificando la stessa come voce come “fissa e continuativa”così incorrendo nella violazione e falsa applicazione della previsione dell’art 14, comma 26 octies D.L. 98/2011.

8. Questa Corte ha già affrontato l’analoga vicenda del passaggio dei dipendenti dall’IPI al MISE operata sempre sulla base del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010. In quella sede (v. ex multisCass. 11 gennaio 2022, n. 641, con riguardo alla indennità di funzione - per i ricorrenti con qualifica di quadro - e al premio di produttività, nonché, sostanzialmente conforme, Cass. n. 32438/2021), è stato ritenuto che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo secondo cui il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’an e nel quantum ; il RGN 20544/2022 Pag.trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita; così concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione.

Tali caratteristiche di fissità e continuità non si riscontrano nel rivendicato “trattamento migliorativo dei servizi”. Si tratta di un emolumento rientrante nella previsione dell’art. 25 del c.c.n.l. EPNE 2006/2009 (Politiche di incentivazione della produttività) che così prevede: «1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici, entro il 30 novembre, formulano, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza, tenendo presente i risultati conseguiti nell’anno precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività degli enti.

Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, punto A, ultimo periodo del CCNL del 16 febbraio 1999, come confermato dall’art. 3 del CCNL 9 ottobre 2003. La contrattazione viene avviata entro il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di riferimento e si svolge secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dall’art. 4 del CCNL del 9 ottobre 2003.

2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti risultati:

a) il potenziamento dei servizi che assumono particolare valore per la collettività e l’utenza attraverso il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali; RGN 20544/2022 Pag.b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;

c) l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo dei servizi e delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria la comunicazione all’utenza e l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;

e) il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi interni.

3. Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi da parte di ciascun dipendente.

4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

5. I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie correlate ai risultati da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, sono definiti dalla contrattazione integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999, garantendo adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.

6. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in un’unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure in base a successivi stati di RGN 20544/2022 Pag.avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti». Si tratta, dunque, di voce collegata al raggiungimento di risultati conseguenti ad obiettivi individuali e collettivipreviamente attribuiti e a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Essa, dunque, non possiede il carattere della certezza nell’an, potendo astrattamente anche non spettare in quanto dipendente sia dallo stanziamento del relativo fondo, sia dal raggiungimento, nella valutazione della performance, di una soglia minima al di sotto della quale non si ha diritto ad alcuna premialità. In ogni caso, incontestabilmente non vi è neppure certezza nel quantum, trattandosi di compenso variabile in quanto contrattualmente riferito all’utilizzo del Fondo unico di Amministrazione che annualmente dispone sulle risorse accessori e, dunque, non essendo la premialità predefinita e fissa nel suo effettivo ammontare.

Fermo restando a monte il differenziale in base alla qualifica, l’emolumento concretamente percepito da ciascuno risulta determinato dal concorrere congiunto di due fattori: la valutazione individuale ottenuta annualmente dal singolo dipendente, nonché la sua effettiva presenza in servizio, elementi che hanno dato luogo a conguagli caso per caso (si veda, sul punto, quanto riportato nello stesso controricorso a pag. 24). È, perciò, per questa sua caratteristica di aleatorietà che detto emolumento, al pari di quello riferito alla produttività collettiva, non può essere ricompreso tra quelle voci, pur accessorie, cui la disposizione di cui all’art. 14, comma 26 octies attribuisce natura “fissa e continuativa” e, conseguentemente, non può essere incluso nel confronto tra i trattamenti accessori goduti all’atto dell’inquadramento.

9. A tanto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda intesa ad includere nella determinazione dell’assegno ad personamla voce “trattamento migliorativo dei servizi”.

10. Giusti motivi inducono al compensare tra le parti le spese dei gradi di merito, stante l’esito parzialmente diverso degli stessi; mentre. in ragione della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico RGN 20544/2022 Pag.dei controricorrenti; vanno, invece, compensate le spese tra i ricorrenti e gli intimati in considerazione del comportamento processuale di questi ultimi.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda intesa ad includere nella determinazione dell’assegno ad personamla voce “trattamento migliorativo dei servizi”; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna i contro