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Ordinanza — n. 14320/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by all parties involved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of appeals by the deaf protection entity and the employees. The lower court had previously awarded damages to the employees for an employment relationship dispute, but the parties subsequently abandoned their legal positions. Consequently, the court applied the statutory conditions for process extinction without ordering any further procedural steps or fee allocations.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw their appeals, the proceedings are extinguished without the need for further judicial disposition regarding costs, and the withdrawal exempts the appellants from the unified contribution fee.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution fee exemption reciprocal renunciation Italian civil procedure code prestazioni d'invalidità professionale adattamento delle retribuzioni diritto al salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente principale e il ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1905-2019 proposto da: ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DEI SORDI -E.N.S. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato LILIANA CURTILLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro CUCCURULLO MARIA CRISTINA, DE LUCA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LAZZARETTI, che li rappresenta e difende; -controricorrente e controricorrente incidentale - nonchécontro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto Estinzione del processo R.G.N.1905/2019 Cron.

Rep. Ud.13/03/2024 CC e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2760/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 2636/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma con sentenza non definitiva n. 4987/2017 ha accolto in parte l’appello di Alessandro De Luca e di Maria Cristina Cuccurullo ed ha dichiarato che tra i medesimi e l’Ente Nazionale per la Protezione dei Sordi – Onuls (ENS) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel primo livello del c.c.n.l.

Commercio, a far data, rispettivamente, dall’1.5.20018 e dall’1.4.2008 e fino alla scadenza, per entrambi, del 31.12.2012.

2. Con sentenza definitiva n. 2760/2018, la Corte d’appello ha condannato l’Ente al pagamento della somma di euro 36.926,13 in favore del De Luca e della somma di euro 77.869,26 in favore della Cuccurullo, oltre accessori.

3. Avverso la sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione l’Ente Nazionale per la Protezione dei Sordi – Onuls, affidato a tre motivi. Alessandro De Luca e Maria Cristina Cuccurullo hanno resistito con controricorso e il De Luca ha proposto ricorso incidentale articolando un unico motivo. L’Inps non ha svolto difese.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Preliminarmente, si dà atto che l’Ente ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il De Luca ha rinunciato al ricorso incidentale. Le rinunce sono state reciprocamente accettate, anche dalla Cuccurullo.

6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.

6. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente principale e il ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta. P.Q.M.