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Ordinanza — n. 14292/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS recovery of pension overpayments based on untimely reporting rather than requiring proof of fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by the pensioner, allowing INPS to recover overpaid benefits. The lower court had ruled that no fraud existed because the pensioner did not intentionally omit income data. The court reversed this, establishing that timely reporting is the sole requirement for repeatability of payments, regardless of intent.

Regesto Legislator

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Art. 13, l. n. 412/1991; Art. 52, l. n. 88/1989: For the recovery of pension overpayments, the existence of fraud or intentional omission is not required; it suffices that the pensioner failed to report income data within the legally prescribed timeframe.

Parole chiave

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pension overpayment recovery timely income reporting absence of fraud requirement INPS benefit verification repeatability of payments prestazioni dell'assicurazione invalidità diritto all'assistenza sociale riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 13, l. n. 412/1991
Art. 52, l. n. 88/1989

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3215 del 2018
Cass. nn. 15039 del 2017
Cass. n. 13918 del 2021
Cass. n. 953 del 2012
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5435-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -ricorrente - contro DE FRAIA ANNA MARIA; -intimata - avverso la sentenza n. 5938/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 1811/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.11.2018, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato irripetibile per difetto di dolo l’indebito contestato Oggetto Indebito previdenziale R.G.N.5435/2019 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC dall’INPS ad Anna Maria De Fraia e riveniente dalla contemporanea percezione di pensione di reversibilità e reddito da lavoro dipendente; che i giudici territoriali, per quanto qui ancora rileva, hanno reputato che, a prescindere dalla tempestività della contestazione ai fini di cui all’art. 13, l. n. 412/1991, la pensionata non versasse in dolo, non avendo omesso alcuna delle comunicazioni cui per legge era tenuta; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Anna Maria De Fraia è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 13, l. n. 412/1991, e 52, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini del recupero dell’indebito riveniente da superamento dei limiti reddituali fissati ex lege per la fruizione delle prestazioni previdenziali, rilevasse il dolo e/o l’omessa comunicazione dei dati reddituali mediante denuncia dei redditi; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 (a norma del quale “l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'Istituto rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione, nonché Cass. nn. 15039 del 2017 e 13918 del 2021), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto; che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese