Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argument against the court's alternative legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to address the specific legal grounds upon which the lower court based its decision. The appellate court had established the obligation to hire the employee based on an alternative foundation: either Article 2112 of the Civil Code regarding business transfer or specific contractual clauses in the collective bargaining agreement and tender documents. The appellant's arguments did not challenge this alternative reasoning, rendering the appeal procedurally defective under Article 380 bis.1 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.; When a judgment relies on alternative legal grounds, an appeal must specifically challenge those grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9200-2022 proposto da: TROTTA BUS SERVICES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO DOMIZIANO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LA ROCCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro CO.TR.A.B. -CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO VINCENZO ZACCAGNINO; -controricorrente - nonchécontro DI FEO GENEROSO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CAVALLEGGERI 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA COLANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO BRIENZA;
Oggetto Subentro nell’appalto – Obbligo assunzione R.G.N.9200/2022 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 165/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 62/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello della Trotta Bus Services spa (d’ora in avanti anche “Trotta Bus”), confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato detta società, subentrata al Co.Tr.a.b. - Consorzio Trasporti Aziende Basilicata - nell’appalto del servizio di trasporto pubblico del comune di Potenza, ad assumere il sig. Generoso Arturo De Feo, in quanto dipendente, in iure, del Consorzio fin dal 17.9.2012 e quindi anche alla data dell’1.1.2016 di subentro della Trotta Bus nell’appalto, oltre che al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora fino all’effettivo ripristino del rapporto.
2. La Corte d’appello ha premesso che: -con sentenza n. 479/2016 del Tribunale di Potenza, pronunciata in separato procedimento, era stata riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del sig. De Feo alle dipendenze del Consorzio a far data dal 17.9.2012, sul presupposto della illegittimità della somministrazione di manodopera; -in data 6.3.2017, in esecuzione della citata sentenza, il Consorzio aveva comunicato al De Feo l’assunzione dal 6.3.2017, ma il giorno successivo gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del subentro nell’appalto della società Trotta Bus a far data dall’1.1.2016; -con determina del Comune di Potenza n. 206 del 2.10.2015 la Trotta Bus era divenuta aggiudicataria dell’appalto per il periodo 1.1.2016 –31.12.2017, con possibilità di proroga;-alla data dell’1.1.2016 il nominativo del De Feo non risultava nell’elenco del personale, dipendente del Consorzio, avente diritto all’assunzione alle dipendenze del nuovo aggiudicatario dell’appalto relativo al servizio di trasporto; -il tribunale aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato dal Consorzio per sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
3. La pronuncia d’appello ha rilevato che, per effetto della sentenza n. 479/2016, divenuta irrevocabile, il De Feo dovesse considerarsi dipendente del Consorzio a far data dal 17.9.2012 e che tale circostanza non potesse essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto e non potesse rendere inoperante l’obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante, oggetto di specifica clausola sociale. Se il lavoratore doveva essere considerato dipendente del Consorzio, a far data dal 17.9.2012, e quindi anche all’epoca di subentro nell’appalto da parte della Trotta bus (1.1.2016), aveva diritto di passare alle dipendenze di quest’ultima società, obbligata all’assunzione per effetto della norma pattizia, previo aggiornamento dell’elenco dei lavoratori dipendenti del Consorzio, come peraltro già avvenuto con nota del 29.12.2015 in riferimento ad altre decisioni giudiziali.
Ha sottolineato come l’art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 2004 e l’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto prevedessero l’obbligo della subentrante di assumere il personale occupato alle dipendenze della impresa cessante e che, sia in ragione della norma pattizia e sia in base all’art.2112 c.c., la Trotta Bus era tenuta ad assumere il De Feo. Ha quindi condannato quest’ultima società al pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore, a far data dall’offerta della prestazione (nota del 26.4.2017) sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Trotta Bus Services spa, con due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il Co.Tr.a.b. - Consorzio Trasporti Aziende Basilicata e il De Feo; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale condizionato. Il Consorzio e il De Feo hanno depositato memoria.
5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:
6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931, alla L.R. Basilicata n. 22/1998, all’art. 1, L.R. n. 24/2010; violazione dell’art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015, dell’art. 11 del Capitolato Speciale e art. 16 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015.
7. La società censura la sentenza d’appello assumendo l’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. ed esattamente l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella categoria tipologica del trasferimento d’azienda.
8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito individuato un fenomeno di successione nell’appalto sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e di una conseguente erronea affermazione di opponibilità, ex art. 111 c.p.c., alla impresa subentrante dei provvedimenti giudiziali (sentenza n. 401/2015) pronunciati senza la chiamata in causa della stessa.9.
I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di esistenza dell’obbligo di assunzione a carico della Trotta Bus, subentrata nell’appalto, in modo alternativo, sull’art. 2112 c.c. oppure sulla clausola del c.c.n.l. Autoferrotravieri e sul capitolato d’appalto. Rispetto a questa alternativa ratio decidendi,che individua il fondamento giuridico del diritto del lavoratore all’assunzione presso la società subentrante nella clausola pattizia (sulla configurabilità del diritto all’assunzione in base alle norme contrattuali v.
Cass. n. 32805 del 2023; n. 5260 del 2023; n. 31491 del 2023), il ricorso in esame non contiene alcuna censura.
10. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso e conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
11. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna parte controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
12. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Lucia Colangelo e dell’avv. Giampaolo Brienza, difensori del De Feo, e dell’avv. Vito Vincenzo Zaccagnino, difensore del Consorzio, dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di cont