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Decreto — n. 14281/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 14281/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The material facts show that the proposal was communicated to the parties, but no response was filed by the deadline. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to extinguish the proceedings and order the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the respondent.

Parole chiave

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appeal extinction forty day period procedural waiver case dismissal litigation costs pagamento a contanti del saldo estinzione del debito imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
378/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 19/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
378/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 19/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23317/2023R.G. proposto da: BUSCETTA GIUSEPPA, CAMMARATA ANTONELLA, CANGEMI FRANCESCA, GISONE CATERINA, GLORIOSO CATERINA, DITTA VITA, COTTONE DIANA, GENNA ANTONINO, CORSO ROSARIA, GAUDENZI ENRICO, DI GIROLAMO ANTONIA, CASCIOTTA CATERINA, COLONNA ROSARIA ANNA, CLEMENZA LUIGI, CURIALE GIUSEPPE, TRIOLO PASQUALE, SECCHIA ANGELO, MAZZARA MICHELE, PANTANO ROSARIA, VILARDI VITALBA, MOROSINI ANNA, MESSINA MARIA, VACCARA FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO (GLLSGN52E18F205N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ELIA FEDERICO NICOLA UMBERTO (DLEFRC81A08F205B) -ricorrenti- contro COMUNE DI PARTANNA, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA BRUNETTO LATINI 8, presso lo studio dell’avvocato BASILE ROSALBA (BSLRLB62T66F377C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 378/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 19/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.450,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di