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Ordinanza — n. 14270/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14270/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the Court of Appeal confirmed the first-instance judgment on identical grounds regarding the interpretation of a settlement agreement. The appellant argued for a different contractual interpretation of the pension fund amount, but the court held that such interpretative errors cannot be raised in a legality review when the lower courts' reasoning is substantially the same. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: When the appellate court confirms the first-instance decision based on the same factual and legal premises, the appeal is inadmissible under double conformity, barring substantive re-examination of the interpretation.

Parole chiave

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double conformity interpretation of contracts cassation inadmissibility settlement agreement legality review limits rimborso dei contributi revoca della rendita rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5, c.p.c.
parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di interpretazione di contratti e per omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora art.
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33425/2022
Cass. n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 10981/2020, n. 14911/2007);
Cass. n. 27702/2020
Cass. n. 16368/2014
Cass. n. 24539/2009
Cass. n. 10131/2006
Cass. n. 10981/2020
10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 10981/2020, n.
Cass. n. 14911/2007
Cass. n. 29715/2018
Cass. n. 29715/2018 , n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);
Cass. n. 7724/2022
Cass. n. 5934/2023
Cass. n. 26934/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12619-2023 proposto da: SEMERARO ROCCO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato DOMENICO TANZARELLA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FILLEA CGIL BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURORA GRASSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1025/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2022 R.G.N. 1098/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Interpretazione transazione R.G.N.12619/2023 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC RILEVATOCHE 1. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di revoca del decreto ingiuntivo per € 12.552,52 ottenuto da Rocco Semeraro contro FILLEA CGIL;

2. i giudici di merito hanno ritenuto che detta somma, richiesta a titolo di TFR, fosse stata inclusa in somma onnicomprensiva specificata nel verbale di conciliazione in sede protetta sottoscritto tra le parti il 4.11.2015 dopo la cessazione del rapporto di lavoro e pagata a rate come convenuto, e non, come prospettato dal ricorrente in monitorio, prevista a parte come non determinata e da versarsi a terzi (Cooperlavoro);

3. per la cassazione della predetta sentenza Rocco Semeraro propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo; resiste l’organizzazione sindacale con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di interpretazione di contratti e per omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.;

2. il motivo è inammissibile;

3. quanto alla prospettata violazione di legge, osserva il Collegio che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi;4. la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimit à il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v.

Cass. n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 10981/2020, n. 14911/2007);

5. quanto al prospettato vizio motivazionale, osserva il Collegio che la Corte d'Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisone impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v.

Cass. n. 29715/2018 , n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);

6. a lla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la regolazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm