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Decreto — n. 14269/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 14269/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Patania, challenged a second-instance judgment against the Syracuse Public Hospital, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal forty day deadline extinction of cassation proceedings failure to request decision allocation of legal costs indennità di patrocinio calcolo dell'indennità risarcitoria determinazione dei compensi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
598/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della vertenza (Cass.
art. 380-bis c.p
598/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24979/2018
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della vertenza (Cass. 24979/2018;
Cass. 5443/1988
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 202/2024 R.G. proposto da: PATANIA CARMELO, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASP DI SIRACUSA, domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato GALVAGNO SALVATORE che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 598/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della vertenza (Cass. 24979/2018;

Cass. 5443/1988);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge