Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellants, represented by Mr. Miraglia, challenged a second-instance judgment against the Rome 3 Health Authority, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9536/2019 R.G. proposto da: D'AMATO VINCENZO, MUSACCHIO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLA VITTORIA, 34, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ASL ROMA 3 GIÀ USL RM/D, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASAL BERNOCCHI, 73 C/O ASL, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FABIO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2461/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 12/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg