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Decreto — n. 14262/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 14262/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellants, represented by Mr. Miraglia, challenged a second-instance judgment against the Rome 3 Health Authority, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory time limit costs allocation condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
2461/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 12/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2461/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 12/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9536/2019 R.G. proposto da: D'AMATO VINCENZO, MUSACCHIO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLA VITTORIA, 34, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ASL ROMA 3 GIÀ USL RM/D, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASAL BERNOCCHI, 73 C/O ASL, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FABIO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2461/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 12/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg