Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14257/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the applicant's subsequent withdrawal without the opposing party's acceptance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14257/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant withdrew the request without the opposing party's acceptance, creating a lack of interest. Although the applicant filed a withdrawal act, the law requires notification and acceptance for it to extinguish the proceedings, yet the court ruled that without acceptance, the withdrawal still renders the appeal inadmissible due to the loss of interest. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal without the opposing party's acceptance does not extinguish the proceedings but renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility acceptance requirement litigation costs sanzione disciplinare legislazione scolastica indennità scolastica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 390 c.p.c.
10140 del 28/05/2020), in difetto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Art. 391, fourth comma, c.p.c.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, l’assenza di accettazione viene a precludere l’applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo Sez.
artt. 295 c.p
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c.; 653 cpp; 55-ter, D.
art. 390 c.p
10140 del 28/05/2020), in difetto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010
Come da questa Corte più volte chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019
3876 del 18/02/2010; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013
34429 del 24/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013; Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018
2259 del 31/01/2013; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 ; Cass.
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020
14782 del 07/06/2018 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020), in difetto dei requisiti di cui all’art.
Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020
(Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Cass.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015
228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20126/2023R.G. proposto da: SALVATORE LO SCAVO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI 1, domicilio digitale emanueledimaso@ordineavvocatibopec.it, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MASO EMANUELE –ricorrente – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore; Oggetto: Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare R.G.N. 20126/2023 Ud. 07/02/2024PU Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 2 di 5 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del Dirigente pro tempore; ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), in persona del Dirigente pro tempore; tutti domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 73/2023 depositata il 13/02/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 07/02/2024 dal Consigliere Federico Rolfi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha concluso per la inammissibilitàdel ricorsoper intervenuta rinuncia; preso atto della mancata comparizione dei procuratori di entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 73/2023 del 13 febbraio 2023, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione degli appellati MINISTERO DLL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 3 di 5 DI SAN LAZZARO, ha respinto l’appello proposto da SALVATORE LO SCAVO avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 70/2022 del 10 febbraio 2022, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso del medesimo SALVATORE LO SCAVO avverso i provvedimenti di sospensione e successiva destituzione dal servizio adottati ai sensi dell’art. 498, lett.

a) e g), D. Lgs. n. 297/1994 nelle date, rispettivamente, del 28 settembre e 27 novembre 2020.

2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora SALVATORE LO SCAVO. Resiste con controricorso il MINISTERO DLL’ISTRUZIONE E DEL MERITO anche nelle sue articolazioni UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA DI SAN LAZZARO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c.; 653 cpp; 55-ter, D. Lgs. n. 165/2001. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della motivazione. Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 4 di 5 2.

Così sintetizzati i motivi di ricorso, sideve tuttavia dare atto che il ricorrente ha depositato in data 5 febbraio 2024 atto di rinuncia al ricorso. Detta rinuncia non risulta né notificata ai ricorrenti né, da questi ultimi,accettata. Come da questa Corte più volte chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020), in difetto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.

–tra i quali rientra la notifica della rinuncia ma non anche l’accettazione l’accettazione, non avendo la rinuncia carattere c.d. “accettizio” - l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronunciasull'oggetto del contendere. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata manifestata alcuna volontà di ottenere pronuncia sul ricorso.

3. Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, l’assenza di accettazione viene a precludere l’applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 ) , ritenendo tuttavia questa Corte di disporre egualmente l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 5 di 5 introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015). P. Q. M. La Corte: dichiara il ricorso inammissibile; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così decis