Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity between first and second instance judgments on labor subordination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal's decision fully confirmed the first-instance ruling on the same facts and legal grounds. The appellant argued for a finding of labor subordination with SDA Express, but the appellate court rejected this based on a lack of proof regarding the alleged fictitious transport contracts and the actual subordinate relationship. The court ruled that since the second instance judgment was entirely consistent with the first, the specific criticism regarding the evaluation of subordination indices was precluded under the doctrine of double conformity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The appeal is inadmissible under the double conformity rule when the appellate court confirms the first-instance judgment based on the same factual and logical premises, even if additional arguments are used to reinforce the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1813-2023 proposto da: RESTELLI RAFFAELLO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MASSIMO D'AMBROSIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro EXPRESS 2000 S.R.L. (già EXPRESS COURIER S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MARZIALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CASALE; -controricorrente - nonchè contro S.D.A. EXPRESS COURIER S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 2494/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2022 R.G.N. 1158/2020;
Oggetto Accertamento subordinazione –lavoro privato R.G.N.1813/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello di Raffaello Restelli avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto il suo ricorso diretto all’accertamento della costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di SDA Express Courier S.p.A.e della persistenza di tale rapporto stante l’inefficacia del licenziamento verbale avvenuto il 25.8.2009,nonché alla condanna della suddetta società alla sua immediata riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni dall’allontanamento alla riammissione effettiva e alla regolarizzazione contributiva; 2.la Corte d’Appello, per quanto qui rileva, fondava, in sintesi, la propria decisione sul difetto di allegazione e prova della subordinazione, e riteneva, tra l’altro, non provate la dedotta fittizietà di contratto di trasporto tra la società Express Courier (poi Express 2000, che aveva sottoscritto un contratto di fornitura di servizi con SDA Express) e REM FAST di Restelli s.a.s., e la dedotta fittizietà del rapporto di lavoro subordinato quale addetto alle consegne con REM FAST (di cui era legale rappresentante il figlio del ricorrente Riccardo Restelli), prospettato come meramente formale rispetto al rapporto di lavoro sostanziale con SDA; 3.avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione Raffaello Restelli con unico motivo, articolato in due sotto-motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società Express 2000, mentre la società SDA Express Courier non si è costituita nel presente grado di giudizio; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente denuncia vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione del combinato degli artt. 1350, 2096 cod. civ., 1 D.
Lgs. n. 368/2001 (applicabile ratione temporis), 1 D. lgs. n.81/2015, anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 113 e 115 c.p.c. e violazione dei canoni ermeneutici in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e relativo requisito di forma; nonché vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per l’apparenza degli argomenti usati dalla Corte territoriale per il rigetto dei motivi di appello in violazione dell’art. 111, comma 6 Cost.; 2.il ricorso risulta nel complesso inammissibile; 3.in primo luogo, perché è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.
S.U. n. 34476/2019); 4.specificamente, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015, n. 11959/2023); 5.in secondo luogo, perché, nel caso concreto, in fatto, la Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la critica sulla scelta e valutazione dei cd. indici della subordinazione risulta, quindi,preclusa, atteso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v.
Cass. n. 29715/2018 , n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);6.va infine rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere non dimostrata la ricostruzione in termini di fittizietà del rapporto di lavoro con altri datori e di subordinazione con SDA Express;
7. le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente costituita, dichiaratosi antistatario; 8.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto