Italian Supreme Court dismisses appeal on collective agreement interpretation regarding holiday pay components.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed TEK.R.A. S.R.L.'s appeal against a lower court ruling that awarded holiday pay to an employee. The company argued the collective agreement required a specific 'double day' interpretation, but the court found the lower court correctly identified three distinct pay components: the base holiday treatment, the statutory increase, and the normal daily wage. The decision upheld the literal reading of the contract, rejecting the claim that the lower court erred in separating these elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20, 21, 22 CCNL FISE Assoambiente; The court established that holiday pay consists of three separate components—the base treatment, the statutory increase, and the normal daily wage—and that the lower court's interpretation aligns with the literal and systematic rules of the collective agreement.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5072-2023 proposto da: TEK.R.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO AMILCARE PONCHIELLI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANLIVIO FASCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNAMARIA BARONE; -ricorrente - contro DE ROSA GENNARO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA RICCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 734/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 638/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha accolto l'appello proposto da De Rosa Gennaro avverso la sentenza del tribunale di Nocera che aveva accolto Oggetto R.G.N.5072/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC l'opposizione proposta dalla TEK.RA srl avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di De Rosa Gennaro per pretese differenze sul trattamento per giornate festive indicate dal 2017 al 2019. La Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato integralmente l'opposizione proposta in primo grado da TEK.RA srl e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto emesso per differenze retributive sul trattamento per le giornate festive ivi indicatedal 2017 al 2019 .
La Corte d'appello in accoglimento del gravame del lavoratore osservava che il chiaro tenore della norma di cui all’art. 22 lett. A) relativa proprio al trattamento per i giorni festivi, non lasciava spazio ad interpretazioni alternative posto che la norma invocata testualmente prevedeva che il trattamento retributivo previsto per i giorni festivi specificamente elencati all'art. 21, comma 1 lett. B e C, (giorni all'evidenza valutati contrattualmente in maniera diversa dalle ordinarie festività come la domenica), fosse maggiorato ai sensi dell'art. 20 (ovvero per il festivo diurno pari al 50% per quello notturno pari al 75% della paga base), e si aggiunge al normale trattamento dovuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione TEK.RA srl. con un motivo di ricorso al quale ha resistito De Rosa Gennaro con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del CCNL FISE Assoambiente ex art. 360 c.p.c. n. 3 error in iudicando, perché la Corte d'appello aveva errato ad interpretare l'art.22 del CCNL FISE Assoambiente quando ha riconosciuto il pagamento della doppia giornata, oltre la maggiorazione, per quelle prestazioni rese nei giorni festivi - come Natale, Capodanno, Epifania, ecc. -indicate dall'articolo 21 comma 1, lett.
b) e c). Tale interpretazione non meritava di essere accolta in quanto non si fondava su una lettura logico sistematica di tutte le disposizioni del CCNL di settore in tema di festività. Al fine di confutare la tesi della cosiddetta doppia giornata per la fattispecie dedotta in giudizio andava infatti analizzata la normativa codicistica nel suo complesso. 2.- Il motivo è infondato atteso che la norma collettiva all'art. 22 del CCNL prevede che al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C è assicurato una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro.
Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto. E’ del tutto evidente pertanto che, come affermato dalla Corte d'appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore spettino tre differenti componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale trattamento contrattualmente dovuto. L’interpretazione della normativa effettuata dalla Corte di appello appare conforme alla regole ermeneutiche sotto il profilo logico, letterale e sistematico.
L'errore della ricorrente consiste invece nel considerare l'intero periodo di cui si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola trattamento. La ricorrente legge l’espressione trattamento maggiorato come un tutt’uno, equivalente a maggiorazione; e riduce a due le componenti che invece sono state fissate in numero di tre dalla contrattazione. Posto che la norma collettiva prevede, come già detto:
1. il relativo trattamento;
2. la maggiorazione ai sensi dell'art. 20;
3. il normale trattamento in aggiunta. A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con una diversa formulazione (nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale). E non è vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo. L'art. 22 del CCNL di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C e stabilisce che per la prestazione effettuata ( di durata non inferiore a quella dell'orario orario normale di lavoro) spetti "il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'articolo articolo 20, (che ndr) si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto." 3.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n