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Ordinanza Interlocutoria — n. 14234/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on labor status, mandating file review for procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14234/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Brunella Fiorini's appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of her claim for labor status. Fiorini argued the lower court ignored her administrative duties and failed to examine specific evidence regarding the project's nature, while the Province of Frosinone resisted these claims. The court found the lower court's reasoning insufficient to address the specific allegations and ordered the immediate acquisition of the case file for direct examination of procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 and n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation must examine the case file directly when a lower court's decision relies on facts or reasoning disconnected from the current dispute or omits decisive issues raised by the parties.

Parole chiave

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labor status determination subordination requirements procedural nullity omission of facts direct examination of file Cassation procedure administrative employment lavoro sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
civ; in particolare, si assume che la Corte d’appello si è limitata a rinviare, ex art. 118 disp.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., eccependo la nullità della sentenza impugnata perché motivata sulla base di circostanze riferite e verificatesi in altro procedimento e completamente scollegate dalla controversia in esame;
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 166 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 2126 cod. civ.
con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2126 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
infine, con il settimo mezzo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché era mancata ogni statuizione sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell’art.
Art. 2041 cod. civ.
civ., perché era mancata ogni statuizione sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.;
Art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ., si richiede l’esame diretto degli atti processuali, con l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, attesa la rituale richiesta di trasmissione ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5257/2019 R.G. proposto da: Fiorini Brunella, elettivamente domiciliata in Roma, via Belluno n. 16, presso lo studio dell’Avv. Antonio Feriozzi, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Di Tomassi; -ricorrente- contro Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Altino n. 8, presso lo studio dell’Avv. Francesco Cedrone, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Cristina Iadecola; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4106/2018 depositata il 16/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello proposto dalla Provincia di Frosinone,ha rigettato la domanda di Brunella Fiorini che aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata delle prestazioni formalmente rese quale lavoratore socialmente utile (LSU),rilevando, in sintesi, che non erano emerse difformità rispetto al progetto e che la ricorrente aveva svolto mansioni di operaio nel settore stradale e si era limitata a dedurre, per sostenere la natura subordinata delle prestazioni, di avere lavorato con le stesse modalità dei dipendenti della Provincia e di essere stata inserita nell’organizzazione dell’ente, circostanza questa di per sé non sufficiente a dimostrare la subordinazione;

2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Brunella Fiorini con sette motivi, cui resiste la Provincia con controricorso. Ritenuto che:

1. con il primo motivo si deduce la nullità e/o inesistenza della motivazione per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ; in particolare, si assume che la Corte d’appello si è limitata a rinviare, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ad altro precedente relativo a fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa perché in questo caso la ricorrente non aveva mai affermato di aver svolto mansioni di operaia addetta alla manutenzione del manto stradale e non aveva rivendicato la retribuzione spettante ad un dipendente inquadrato nel livello A del C.C.N.L. di comparto, bensì aveva sostenuto di essere stata utilizzata con mansioni di impiegata in uffici diversi e di aver chiesto il riconoscimento della retribuzione parametrata al livello Bdel C.C.N.L.;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., eccependo la nullità della sentenza impugnata perché motivata sulla base di circostanze riferite e verificatesi in altro procedimento e completamente scollegate dalla controversia in esame;

3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti, ossia l’assegnazione incontestata a mansioni di impiegata amministrativa presso gli uffici dell’ente appellante;

4. con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in quanto si addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato la documentazione prodotta in ordine al progetto di “recupero e manutenzione del patrimonio artistico, edilizio e vario provinciale, tutela ambientale e servizi alle scuole”, in relazione al quale la ricorrente era stata avviata al lavoro;

5. con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che era onere della ricorrente produrre il progetto LSU; in particolare, la ricorrente sostiene che, provato l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, incombe a quest’ultimo dimostrare che la prestazione era stata validamente resa sulla base di un titolo diverso;

6. con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2126 cod. civ. perché doveva trovare applicazione la norma indicata in rubrica una volta dimostrato che il rapporto di fatto si era svolto per oltre tredici anni nelle forme della subordinazione e la ricorrente era stata utilizzata per fronteggiare esigenze di carattere ordinario;

7. infine, con il settimo mezzo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché era mancata ogni statuizione sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.;

8. per la valutazione di talune censure, che evocano errores in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si richiede l’esame diretto degli atti processuali, con l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, attesa la rituale richiesta di trasmissione ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149del 2022.

P.Q.M.

Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la Corte d’appello d