Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Palermo Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by Pasquale Perrone, did not request a ruling on the appeal after the proposal was communicated, while the respondent, ASP Trapani, argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15871/2019 R.G. proposto da: PASSAVANTI ANTONINO, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’Avv. PERRONE PASQUALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARINI FRANCESCA MARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 993/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 12/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le