Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14168/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses pension fund appeals and declares litigation extinguished due to parties' settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14168/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished against six plaintiffs and terminated the subject matter of the dispute between the pension fund and Piero Pucci. While the fund appealed a first-instance ruling granting pension recalculation to some plaintiffs and denying it to others, the parties reached a transactional agreement. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the dispute was resolved by mutual consent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 comma 4 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: When parties reach a transactional agreement, the litigation is extinguished or the subject matter of the dispute is terminated, and the unified contribution is not doubled.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere accordo transattivo estinzione giudizio contributo unificato previdenza complementare riforma parziale spese di lite mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10483 del 2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1825-2019proposto da: PUCCI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; -ricorrente principale - contro FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; -controricorrente – ricorrente incidentale - PUCCI PIERO; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto Previdenza complementare R.G.N.1825/2019 Cron.

Rep. Ud.23/04/2024 CC e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da: FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente successivo - contro FEDERIGHI TAVIANO, GALLERINI OVENSE, MONTAGNANI ROBERTO, POSARELLI CARLO, TACCONI PAOLO, TARFUGLI ROBERTO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; -controricorrenti al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 677/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 05/07/2018 R.G.N. 409/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze dichiarava il diritto di Federighi Taviano, Gallerini Ovense, Montagnani Roberto, Tacconi Paolo e Tarfugli Roberto al ricalcolo in aumento della pensione integrativa a caricodel Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (ora Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo), mentre riduceva l’importo della riliquidazione per Posarelli Carlo e negava per PieroPucci un diritto a differenze pensionistiche.

Avverso la sentenza ricorre Piero Pucci per quattro motivi, cui il Fondo ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. Il Fondo ha a sua volta presentato ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, fondato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso Piero Pucci, e con altro controricorso Federighi Taviano, Gallerini Ovense, Montagnani Roberto, Tacconi Paolo, Posarelli Carlo e Tarfugli Roberto. Successivamente, il Fondo rinunciava al ricorso nei confronti di Federighi Taviano, Gallerini Ovense, Montagnani Roberto, Tacconi Paolo, Posarelli Carlo e Tarfugli Roberto, con rinuncia accettata dagli stessi.

Nei rapporti tra il Fondo e Pucci Pieroera depositato atto di richiesta congiunta di declaratoriadi cessazione della materia del contendere a spese compensate. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Nei confronti di Tacconi, Gallerini, Federighi, Tarfugli, Montagnani e Posarelli va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia accettata non si deve provvedere sulle spese di lite (art.391 comma 4 c.p.c.). Nei rapporti tra Fondo e Pucci va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da concorde volontà delle parti che dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo.

Le spese di lite sono compensate in adesione alla raggiunta intesa negoziale (nello stesso senso Cass.10483del 2023). Trattandosi di pronuncia di estinzione e di cessazione della materia del contendere, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02.

P.Q.M.

di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze e Federighi Taviano, Gallerini Ovense, Montagnani Roberto, Tacconi Paolo, Tarfugli Roberto, Posarelli Carlo; dichiara cessata l