Cassation court dismisses President's appeal, confirming doctors' right to damages for delayed EU directive implementation starting Jan 1, 1983.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe President of the Council of Ministers appealed the Court of Appeal's decision awarding damages to Paolo Candice for the delayed implementation of EU directives. The court found the appeal unfounded because the right to compensation applies to medical specializations begun before December 1982 but completed after January 1, 1983. Consequently, the court rejected the claim that the state was not liable for the period following the deadline for directive adoption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, para. 1, lett. c), Art. 3, para. 1-2, Annex of Directive 75/363/EEC, as amended by Directive 82/76/EEC; The right to compensation for delayed implementation of EU directives extends to medical specializations initiated before the deadline but completed after January 1, 1983, provided they are common to EU member states.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24579/2020R.G. proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –ricorrente – contro PAOLOCANDICE –intimato – Oggetto: Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –Medici specializzandi – Tardivo recepimento direttive unionali – Risarcimento R.G.N. 24579/2020 Ud. 16/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 24579/2020 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 2 di 5 avverso la sentenza d ella Corte d'appello Napoli n. 1532/2020 depositata il 29/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1532/2020, pubblicata in data 29 aprile 2020, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato PAOLO CANDICE, ha accolto solo parzialmente l’appello proposto dalla PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1219/2013, pubblicata il 28 gennaio 2013, la quale aveva condannato la medesima PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI alla corresponsione in favore di PAOLO CANDICE del risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione delle Direttive CEE 75/363 e 82/76.
2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva contestato il diritto dell’appellato al risarcimento, allegando che PAOLO CANDICE si era specializzato nell’anno accademico 1982-1983, frequentando quindi il corso prima dello spirare del termine per l’attuazione delle direttive, e cioè il 31 dicembre 1982. Ha, infatti, osservato la Corte, richiamando pronunce di questa Corte, che all’appellato spettava detto risarcimento per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino al 27 luglio 1983, data del conseguimento del diploma di specializzazione. La Corte territoriale, invece, ha accolto unicamente il motivo di gravame col quale veniva censurata l’applicazione della rivalutazione alla somma riconosciuta all’odierno intimato. Sez. S4/L- R.G. 24579/2020 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 3 di 5 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora la PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. PAOLO CANDICE è rimasto intimato.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle Direttive 75/362; 75/363; 82/76; 93/16, della Legge n. 370/99 e degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che, avendo l’intimato intrapreso il corso di specializzazione in epoca anteriore al 1982, quando il termine di recepimento delle Direttive comunitarie non era ancora spirato, era da escludersi qualsiasi forma di responsabilità della Repubblica italiana nei suoi confronti.
2. Il ricorso è infondato. La decisione impugnata, invero, risulta conforme al consolidato principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Cass.
Sez. 3 -Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Cass. Sez. U -Sentenza n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Sez. S4/L- R.G. 24579/2020 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 4 di 5 Sez. 1 -Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021; Cass. Sez. U - Sentenza n. 20348 del 31/07/2018). Tale orientamento supera il precedente di questa Corte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018 –richiamato nel ricorso – atteso che lo stesso risale ad epoca anteriore all’intervento della Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20 – su rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2020, n. 23901 –ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati,o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
Alla pronuncia della Corte di giustizia, quindi, hanno fatto seguito le decisioni di questa Corte –a partire dalla già citata Cass. Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 – che, adeguandosi alle indicazioni del giudice eurounitario, hanno enunciato e consolidato il principio poc’anzi richiamato.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese, atteso che PAOLO CANDICE è rimasto intimato.
4. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non Sez. S4/L- R.G. 24579/2020 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 5 di 5 può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.